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Annullato l'arresto di Gaetano Riina

Il Riesame ha annullato il provvedimento nei confronti del fratello di Totò Riina perché il gip ha fatto "copia e incolla" dell'atto dei pm

04 gennaio 2012

I giudici campani hanno demolito l'ordinanza di custodia cautalere di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa nostra, Totò, avvenuto il 14 novembre scorso. L'accusa era di concorso esterno in associazione camorristica.
I giudici del Riesame hanno evidenziato che il gip si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di arresto della procura di Napoli, incappando tra l'altro in clamorosi errori. Sì perché, il giudice delle indagini preliminari, facendo "copia e incolla dell'atto dei pm, nella sua ordinanza non ha nemmeno sostituito  le parole "questo pm" con "questo gip".
Gaetano Riina resta comunque in carcere perché, arrestato il primo luglio su richiesta della Procura di Palermo, ritenuto il nuovo boss di Corleone (LEGGI).

Il mandato di cattura per Gaetano Riina era stato emesso lo scorso novembre. Il gip del tribunale di Napoli riteneva Riina in combutta con i clan dei Casalesi nella gestione del trasporto su gomma di frutta e verdura verso i mercati del centro e del nord Italia.
Nell'annullamento del provvedimento, il Tribunale del riesame del capoluogo campano ha usato espressioni molto severe nei confronti del gip Pasqualina Paola Laviano. In particolare, ha osservato il collegio (presidente Angela Paolelli, giudici Rossella Marro e Stefano Risolo) che "dalla lettura del provvedimento impugnato (l'ordinanza di custodia cautelare, ndr) emerge che lo stesso consiste nella totale trasposizione della richiesta del pubblico ministero, con il solo inserimento di una breve parte introduttiva di carattere meramente giuridico". In particolare, ha rilevato il collegio, "il gip, senza aver fatto in alcun modo espresso riferimento alle argomentazioni svolte dal pm nella relativa richiesta, riporta fedelmente il contenuto della stessa, capoverso per capoverso, mantenendo l'utilizzo delle espressioni 'presente richiesta di misura cautelare', 'questo pm', 'codesto gip'". La Cassazione, scrivono ancora i giudici del Riesame, ha sancito che l'ordinanza del gip "non può essere considerata nulla se risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione". Ma in questo caso, ha osservato ancora il Tribunale, i presupposti non ci sono: "Manca infatti nell'ordinanza impugnata il riferimento espresso al provvedimento o all'atto richiamato, nonché‚ l'indicazione delle ragioni, sia pure sintetiche, dell'adesione alla motivazione espressa, così come è del tutto carente qualsiasi accenno di autonoma valutazione in ordine agli elementi indiziari".

[Informazioni tratte da ANSA, Adnkronos/Ign, Lasiciliaweb.it, Repubblica/Palermo.it, Corriere del Mezzogiorno]

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04 gennaio 2012
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