Borsa di studio del CNR per laureati per ricerche nel campo delle Scienze Politologiche
Scadenza 17-08-2005
BANDO N. 126.173.BO.4
Scadenza 17-08-2005
PUBBLICA SELEZIONE A N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI, PER STUDI E RICERCHE NEL CAMPO DELLE SCIENZE POLITOLOGICHE DA USUFRUIRSI PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI (IRSIG-CNR, BOLOGNA)
IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI (IRSIG-CNR)
Vista la delibera n. 225 del Consiglio di Presidenza del 30/04/98, con la quale è stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell’Ente";
DISPONE
Art. 1
E’ indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a n. 1 borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle scienze politologiche da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (IRSIG-CNR), Via Zamboni 26 – 40126 Bologna, nell’ambito della seguente tematica: ‘Analisi degli assetti e delle competenze dei Consigli Superiori della Magistratura dei Paesi dell’Unione Europea’.
Titolo di studio richiesto: laurea in Scienze Politiche (quadriennale) oppure laurea specialistica in Scienze dell’organizzazione e del governo.
La borsa di studio dell’importo di Euro 1.084,55 lorde mensili ha una durata massima di 12 mesi e può essere eventualmente rinnovata per la stessa durata.
Art. 2
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.
La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza assegni, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del responsabile della sede di fruizione della borsa medesima.
La borsa non può essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo Art. 3 ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre l’importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.
All’assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l’attività della borsa stessa, è corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell’Organo CNR presso il quale viene fruita la borsa.
Il borsista è assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere nell’espletamento dell’attività connessa con la fruizione della borsa stessa.
Art. 3
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea che alla data di scadenza del presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea in Scienze Politiche (quadriennale) oppure laurea specialistica in Scienze dell’organizzazione e del governo presso Università o Istituti Superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Università o Istituti Superiori stranieri dichiarati equivalenti da una Università o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR);
b) abbiano conseguito la laurea da almeno 2 anni, maturati entro la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando;
c) abbiano acquisito esperienze di ricerca post-laurea nel settore dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni e dei sistemi giudiziari;
d) abbiano una buona conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto);
e) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.
E’ escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.
I cittadini dell’Unione Europea devono stabilirsi per l’intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate né i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
Può partecipare il personale insegnante della scuola media secondaria di ruolo, che può usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.
Art. 4
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata e inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a: Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (IRSIG-CNR), Via Zamboni 26 - 40126 Bologna, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del bando stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano all’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (IRSIG-CNR, Via Zamboni 26 - Bologna), durante l’orario di lavoro, sarà rilasciata apposita ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) il certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo; (ai sensi della Legge 127/97 e del DPR n. 403/98 il candidato può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione);
2) la tesi di laurea;
3) il programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere presso l’IRSIG-CNR durante il periodo di fruizione della borsa;
4) la "Dichiarazione di accettazione del candidato", contenente l’autorizzazione del Direttore dell’ IRSIG-CNR a svolgere il programma di ricerca che il candidato stesso gli ha preventivamente sottoposto (come da fac-simile allegato);
5) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattansi di pubblicazioni o dattiloscritti ed il nome di eventuali collaboratori;
6) il curriculum vitae et studiorum;
7) eventuali altri titoli che il candidato ritiene possano essere valutati dalla commissione;
8) l’elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 3), 6), 8) e l’elenco dei lavori presentati di cui al punto 5) devono essere sottoscritti dal candidato.
Il plico contenente la domanda di partecipazione e i relativi allegati deve riportare sull’involucro esterno l’indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e il numero del presente bando.
Non si terrà conto delle domande e dei documenti inviati o consegnati dopo il termine dei 40 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. L'esclusione verrà tempestivamente comunicata all'interessato.
Art. 5
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal Direttore dell’Organo CNR.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonché il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l’indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione l’esame colloquio, la stessa provvede a convocare a colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli. Nessun rimborso è dovuto dall’Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell’eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l’ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del Presidente, dei componenti e del segretario.
Art. 6
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:
a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei secondo l’ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque non oltre i 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio dell’attività di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all’art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell’istituzione scientifica interessata circa l’attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.
Art. 7
Il Direttore dell’IRSIG-CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione restituendogli, nel contempo, parte della documentazione presentata per l’ammissione alla stessa ad eccezione della seguente documentazione:
1. certificato di laurea;
2. dichiarazione di accettazione del responsabile dell’istituzione scientifica;
3. programma di ricerca;
4. elenco dei titoli presentati;
5. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6. curriculum "vitae et studiorum".
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche decadono dalla borsa.
Il CNR non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell’Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.
Art. 8
La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1° o dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati.
L’assegnatario che dopo aver iniziato l’attività di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli è stato assegnato, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Direttore competente del CNR dall’ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell’avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Art. 9
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili.
La prima rata è erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l’attività presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all’art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovrà essere effettuata dal Direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovrà essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.
Art. 10
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l’assegnatario dovrà trasmettere al Direttore competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
La relazione può essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.
Art. 11
La borsa di studio può essere rinnovata per la stessa durata iniziale di mesi 12 con provvedimento del Direttore dell’IRSIG-CNR, previa richiesta del borsista.
Art. 12
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Istituto Di Ricerca Sui Sistemi Giudiziari.
Bologna, 24 giugno 2005
Il Direttore
Prof. Giuseppe Di Federico