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Can che abbaia non morde e... non fa dormire. La Corte di Cassazione: il sonno disturbato dai cani va risarcito

08 settembre 2006

Si dice che ''can che abbia non morde'', se questo però abbaia di notte, magari non azzannerà, ma non farà nemmeno domire...

Se l'abbaiare di cani provoca disturbo al riposo, anche di una sola persona, scatta il risarcimento.

È quanto emerge da un'ordinanza della settima sezione penale della Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario di cani condannato dal Tribunale di Catania alla pena di 100 euro di ammenda, il risarcimento del danno a favore della parte civile pari a 1000 euro, quale responsabile del reato ex articolo 659 c.p., perché ''non impedendo l'ininterrotto abbaiare, anche notturno, dei due cani presenti nell'immobile di cui aveva la disponibilità, disturbava il riposo e le occupazioni'' di un vicino. La parte offesa, secondo quanto ricostruito dal tribunale, aveva più volte invitato, anche per iscritto, il proprietario dei cani a ''far cessare lo strepitio'', ma invano.

L'imputato, invece, nel ricorrere in Cassazione, aveva rilevato che ''la configurabilità del reato presuppone che sia disturbata la quiete di un numero indeterminato di persone e non soltanto di una sola''.
Per i giudici di piazza Cavour, il suddetto ricorso è inammissibile: ''nel concetto di tranquillità pubblica - rilevano nell'ordinanza - parte della giurisprudenza e della dottrina suole comprendere anche la quiete privata, posto che anche quest'ultima deve essere inclusa nel concetto di ordine pubblico. Da ciò - aggiungono i giudici - consegue che anche il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato "de quo" potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una persona singola o più persone determinate''.
L'abbaiare dei cani, osserva ancora la Suprema Corte, ''specialmente di notte è fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l'occupazione delle persone che risiedono nella vicinanza della fonte del rumore''. Inoltre, ''l'attitudine del rumore a disturbare il riposo delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia - concludono gli alti giudici - ma può essere desunta dal giudice anche in base a fatti notori o a testimonianze''.

Fonte: Corriere.it

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08 settembre 2006
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