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Cosa c'è dentro la riforma dell'Università?

Verso l'approvazione definitiva del ddl Gelmini: ecco contro cosa manifestano migliaia di studenti italiani

21 dicembre 2010

Domani è prevista l'approvazione definitiva al Senato del ddl di riforma dell'Università del ministro Mariastella Gelmini. Nella speranza che i tanti, tantissimi studenti che scenderanno in piazza non si ritrovino ad essere, loro malgrado, protagonisti di qualcosa di triste e negativo, che tra l'altro sembra essere diventata la speranza per alcuni importanti esponenti della maggiornaza che in quella circostanza potrebbero sfoggiare un orgoglioso "Noi ve lo avevamo detto!", di seguito vogliamo mettere nero su bianco, senza valutazioni o critiche di alcuni genere, i punti chiave del ddl Gelmini.

Lotta agli sprechi e a 'parentopoli', stop ai rettori a vita, assegnazione di risorse agli atenei in base alla qualità della ricerca e della didattica. Sono alcuni dei punti chiave del ddl di riforma dell'Università che ha iniziato ieri il suo iter in Aula al Senato per arrivare domani al sì definitivo.
"Il primo provvedimento organico che riforma l'intero sistema universitario" il ddl, evidenziava il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dopo il via libero definitivo alla Camera, afferma il principio che l'autonomia delle università deve essere coniugata con una forte responsabilità finanziaria, scientifica, didattica.
Le università sono autonome ma risponderanno delle loro azioni. Se saranno gestite male riceveranno meno finanziamenti. Con il provvedimento vengono quindi riformati il reclutamento del personale e la governance delle università secondo criteri meritocratici e di trasparenza. Organizzazione del sistema universitario (entro sei mesi dall'approvazione della legge le università dovranno approvare statuti con queste caratteristiche). Verrà istituzionalizzata l'adozione di un codice etico. "Oggi - hanno spiegato dal ministero - non ci sono regole per garantire trasparenza nelle assunzioni e nell'amministrazione".
Il ddl introdurrà un codice etico per evitare incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele. Alle università che assumeranno o gestiranno le risorse in maniera non trasparente saranno ridotti i finanziamenti del Ministero. Il provvedimento prevede quindi un limite massimo complessivo di 6 anni al mandato dei rettori, inclusi quelli già trascorsi prima della riforma. Attualmente ogni università decide il numero dei mandati mentre il ddl prevede che un rettore potrà rimanere in carica un solo mandato, per un massimo di sei anni.

E' poi prevista una distinzione netta di funzioni tra Senato e Consiglio d'Amministrazione: il primo organo accademico, il secondo di alta amministrazione e programmazione. Attualmente vi è una confusione e ambiguità di competenze tra i due organi che non aiuta l'assunzione di responsabilità nelle scelte. In futuro il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il CdA ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese, anche delle sedi distaccate. Il CdA, inoltre, non sarà elettivo ma fortemente responsabilizzato e competente, con il 40% di membri esterni. Il presidente del CdA potrà essere esterno. Prevista anche la presenza qualificata degli studenti negli organi di governo.
Viene poi introdotto un direttore generale al posto del direttore amministrativo. Ora il direttore amministrativo è spesso un esecutore con ruoli puramente amministrativi mentre in futuro il direttore generale avrà compiti di grande responsabilità e dovrà rispondere delle sue scelte, come un vero e proprio manager dell'ateneo.

Il provvedimento prevede inoltre una riduzione molto forte delle facoltà che potranno essere al massimo 12 per ateneo. Questo per evitare la moltiplicazione di facoltà inutili o non richieste dal mondo del lavoro.
Il ddl introduce poi l'abilitazione nazionale come condizione per l'accesso all'associazione e all'ordinariato. L'abilitazione è attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità. I posti saranno poi attribuiti a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati.
Tra i punti salienti: Commissioni di abilitazione nazionale autorevoli con membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; cadenza regolare annuale dell'abilitazione a professore, al fine di evitare lunghe attese e incertezze; attribuzione dell'abilitazione, a numero aperto, sulla base di rigorosi criteri di qualità stabiliti con Decreto Ministeriale, sulla base di pareri dell'Anvur e del Cun; distinzione tra reclutamento e progressione di carriera: basta con i concorsi banditi per finta solo per promuovere un interno.
Entro una quota prefissata (1/3), i migliori docenti interni all'ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi alla luce del sole con meccanismi chiari e meritocratici; messa a bando pubblico per la selezione esterna di una quota importante (2/3) delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una vera mobilità tra sedi, oggi quasi azzerata; procedure semplificate per i docenti di università straniere che vogliono partecipare alle selezioni per posti in Italia.

Il ddl prevede poi un nucleo di valutazione d'ateneo a maggioranza esterna per garantire una valutazione oggettiva e imparziale. Non solo, gli studenti valuteranno i professori e questa valutazione sarà determinante per l'attribuzione dei fondi alle università da parte del ministero. Viene quindi offerta la possibilità per gli atenei di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e costi inutili.
Con la riforma sarà possibile unire o federare università vicine, anche in relazione a singoli settori di attività, di norma in ambito regionale, per abbattere costi e aumentare la qualità di didattica e ricerca. Riduzione dei settori scientifico-disciplinari, dagli attuali 370 alla metà (consistenza minima di 50 ordinari per settore).
Attualmente ogni professore è oggi rigidamente inserito in settori scientifico-disciplinari spesso molto piccoli, anche con solo 2 o 3 docenti mentre in futuro saranno ridotti per evitare che si formino micro-settori che danneggiano la circolazione delle idee e danno troppo potere a cordate ristrette.

Il ddl introduce poi interventi volti a favorire la formazione e l'accesso dei giovani studiosi alla carriera accademica. Tra i punti salienti la revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani; la revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi; abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti; nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello; riforma del reclutamento, con l'introduzione di un sistema di tenure-track: contratti a tempo determinato di 6 anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall'ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario terminerà il rapporto con l'università maturando però dei titoli utili per i concorsi pubblici.
Questo provvedimento, come evidenziato dal ministero, si rende indispensabile per evitare il fenomeno dei ricercatori a vita e determina situazioni di chiarezza fondate sul merito. Inoltre, il provvedimento abbassa l'età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1300 euro a 2100.
Novità anche per quanto riguarda la Gestione finanziaria con l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale uniforme, secondo criteri nazionali concordati tra Miur e Tesoro. I bilanci dovranno rispondere a criteri di maggiore trasparenza. Debiti e crediti saranno resi più chiari nel bilancio. E' quindi previsto il commissariamento e tolleranza zero per gli atenei in dissesto finanziario.
Il ddl prevede quindi la valutazione degli atenei. Le risorse saranno trasferite dal ministero in base alla qualità della ricerca e della didattica. Fine della distribuzione dei fondi a pioggia. Obbligo di accreditamento, quindi di verifica da parte del ministero, di tutti i corsi di laurea e di tutte le sedi distaccate per evitare che si creino insegnamenti e strutture non necessarie. Valutazione dell'efficienza dei risultati conseguiti da parte dell'Anvur.

I docenti avranno l'obbligo di certificare la loro presenza a lezione. Questo per evitare che si riproponga senza una soluzione il problema delle assenze dei professori negli atenei. Viene per la prima volta stabilito inoltre un riferimento uniforme per l'impegno dei professori a tempo pieno per il complesso delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, fissato in 1500 ore annue di cui almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti.
Sono quindi previsti scatti stipendiali solo ai professori migliori. Si rafforzano le misure annunciate nel DM 180 in tema di valutazione dell'attività di ricerca dei docenti. In caso di valutazione negativa si perde lo scatto di stipendio e non si può partecipare come commissari ai concorsi.
Il Ddl prevede quindi norme per il diritto allo studio e aiuti agli studenti meritevoli. Delega al governo per riformare organicamente la legge 390/1991, in accordo con le Regioni. Obiettivo: spostare il sostegno direttamente agli studenti per favorire accesso agli studi universitari e mobilità. Inoltre sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi, i prestiti d'onore.
Sarà inoltre favorita la mobilità all'interno degli atenei, perché un sistema senza mobilità interna non è un sistema moderno e dinamico. Infine, è prevista la possibilità per chi lavora in università di prendere 5 anni di aspettativa per andare nel privato senza perdere il posto. [Adnkronos/Ing]

- ARRESTO PREVENTIVO (Guidasicilia.it, 20/12/10)

 

 

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21 dicembre 2010
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