Disegno di legge recante: "Benefici in favore dei testimoni di giustizia"
RELAZIONE
La specifica figura del "testimone di giustizia", già di fatto da tempo esistente nella prassi, ha assunto nell'ordinamento statale autonomo rilievo giuridico con l’intervento normativo operato dal legislatore che con legge 13 febbraio 2001, n. 45, modificando la legge 82/1991, ha esteso la disciplina propria del collaboratore di giustizia in favore di coloro i quali, non avendo commesso alcun reato e spesso essendone state vittima, decidono di cooperare con lo Stato fornendo informazioni utili al corso delle indagini ed alla condanna dei soggetti colpevoli, ponendo, in tal modo, a rischio l’incolumità e il sereno svolgersi della vita propria e dei propri familiari.
La "ratio" della norma si pone in coerenza agli indirizzi formulati dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata che nella seduta del febbraio 2008, con l'approvazione all’unanimità della relazione sui testimoni di Giustizia, evidenziava la necessità di prevedere forme di assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni in favore dei testimoni di giustizia, nonché dal Parlamento Europeo che, approvando nella seduta del giugno 2011 la relazione sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea, invitava gli Stati membri a migliorare il quadro normativo con particolare riguardo ai medesimi testimoni di giustizia.
L'obiettivo è, dunque, quello ad introdurre una specifica misura di natura risarcitoria tramite la quale la collettività offre e si onera di un dovuto ristoro in favore di quei soggetti i quali, a causa del prezioso apporto fornito al fine di dare maggiore incisività all’amministrazione della Giustizia ed assicurare il perseguimento di crimini gravissimi, quali quelli di carattere mafioso, si sono visti, tra l'altro, privare del proprio lavoro, ovvero di un diritto riconosciuto e tutelato dalla stessa Costituzione Italiana come inviolabile e fondamentale per ogni cittadino.
La presente disposizione normativa, pertanto, prevede che i soggetti qualificati come "testimoni di giustizia", ai sensi della legge 82/1991 come modificata dalla legge 45/2001, i quali, per fatti riconducibili alle dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art. 416-bis c.p., incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia, versino in situazioni di difficoltà economiche, possano avvalersi dei benefici di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero possano, in particolare, richiedere la propria assunzione presso una delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 4.
Per accedere al beneficio la norma (comma 2) richiede che occorra essere qualificati, conformemente al disposto di cui all'articolo 16 bis della legge 82/91, quali "testimoni di giustizia", intendendosi per tali i soggetti che assumono, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendano dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purchè nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Il comma 3 dispone poi che qualora nel prosieguo del procedimento penale dovesse accertarsi la non veridicità o l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, tale accertamento costituisca causa di decadenza immediata dal beneficio concesso ai sensi dei precedenti commi.
E' prevista, infine, (comma 5) l'efficacia retroattiva della norma la quale produce i propri effetti anche nei confronti dei soggetti già riconosciuti, alla data di entrata in vigore della stessa, quali testimoni di giustizia ai sensi della 15 marzo 1991, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 1
(Benefici in favore dei testimoni di giustizia)
1. I benefici di cui agli articoli 4, comma 1 e 1bis, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi della legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, purché abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art. 416-bis c.p., incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficoltà economiche.
2. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 1, per testimoni di giustizia si intendono i soggetti che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. L’inattendibilità accertata giudizialmente delle dichiarazioni rese nel procedimento penale costituisce causa di decadenza immediata dai benefici concessi ai sensi della presente legge.
4. Per la concessione dei benefici della presente legge si applicano le procedure individuate dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
5. La presente norma opera anche nei confronti dei soggetti già riconosciuti, alla data di entrata in vigore della stessa, quali testimoni di giustizia ai sensi della 15 marzo 1991, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Il Presidente della Regione Siciliana
Rosario Crocetta