Crea gratis la tua vetrina su Guidasicilia

Acquisti in città

Offerte, affari del giorno, imprese e professionisti, tutti della tua città

vai a Shopping
vai a Magazine
 Cookie

Il decreto sicurezza è legge

Escluse le norme sulle ronde e sull'aumento dei tempi nei Centri di identificazione ed espulsione

23 aprile 2009

Via libera definitivo dal Senato al dl sicurezza che contiene le norme anti-stupro e quelle contro lo stalking, ma non quelle per l'istituzione delle 'ronde', richieste dalla Lega e che ora trovano posto nel ddl sulla sicurezza in discussione alla Camera. Dal provvedimento, che ora è legge, approvato con 262 voti a favore e due soli contrari dall'assemblea di Palazzo Madama, via anche le norme sul prolungamento a 6 mesi della permanenza dei clandestini nei Centri di identificazione ed espulsione.

La Lega però non si arrende né sulle ronde né sull'allungamento a 180 giorni della permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione per gli immigrati clandestini, esclusi dall'approvato dl sicurezza e provvederà ad inserirli nel disegno di legge sulla sicurezza in discussione alla Camera. Lo annuncia in un'intervista a La Stampa il capogruppo dei deputati della Lega, Roberto Cota. "I volontari per la sicurezza - afferma Costa - non si discutono. L'abbiamo spiegato anche ai colleghi di maggioranza e ora provvediamo al ddl". L'esponente leghista parla inoltre di "voto irresponsabile" a proposito di "chi ha fatto cadere l'allungamento di detenzione dei clandestini nei Cie". "Ora - afferma - siamo costretti a recuperare, riportando la norma nel ddl in discussione alla Camera e che speriamo di approvare al più presto".

Le norme del decreto - L'ergastolo, secondo quanto stabilito dalla nuova legge, è la pena prevista per chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking. La custodia cautelare in carcere è obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e talune fattispecie in materia sessuale (induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo).
E' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Stretta anche sui benefici in carcere per chi ha subito una condanna per delitti a sfondo sessuale: più difficile accedere al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge.
Le nuove norme prevedono tra l'altro che le vittime del reato di violenza sessuale possano usufruire del patrocinio gratuito a spese dello Stato anche in deroga i limiti di reddito ordinariamente previsti dalla legge.

Viene introdotto nel codice penale il reato di 'atti persecutori', lo stalking. Per chi provoca 'un perdurante stato di ansia o paura' nella vittima o ingenera 'un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da alterare le proprie abitudini di vita' è prevista una pena detentiva da 6 mesi a 4 anni. La pena è aumentata se si tratta del coniuge separato, divorziato o persona con la quale c'è stata una relazione affettiva, e sale da 1 a 6 anni quando il reato è commesso nei confronti di un minore, donna incinta o disabile. Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha 6 mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile.
Nel periodo che intercorre tra l'atto persecutorio e la presentazione della querela, con l'obiettivo di dissuadere lo stalker dal compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette reato di stalking la pena è aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente metterla in contatto con tali strutture. Inoltre, presso il Dipartimento delle Pari opportunità viene istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Nonché di comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine.

Ai fini della tutela della sicurezza urbana, i Comuni sono autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo esigenze particolari di ulteriore conservazione.

[Informazioni tratte da Adnkronos/Ing, ASCA]

Condividi, commenta, parla ai tuoi amici.

23 aprile 2009
Caricamento commenti in corso...

Ti potrebbero interessare anche

Registra la tua azienda su Guidasicilia
Registra la tua azienda su Guidasicilia
Registra la tua azienda su Guidasicilia
Registra la tua azienda su Guidasicilia