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Il marito che non fa sesso con la moglie è responsabile del crac matrimoniale e di aver leso la dignità della consorte

Gli obblighi matrimoniali devono essere rispettati. Sentenza ''esemplare'' a Trapani

26 marzo 2005

Il matrimonio impone degli obblighi, e nel momento in cui questi vengono elusi da uno dei due interessati, beh, può capitare che quell'uno dei due debba risponderne.
Per esempio: il marito che si rifiuta di fare sesso per anni con la moglie, per la corte di Cassazione è colpevole non una volta ma due!
Sì perché tale marito non solo diviene colpevole del crac matrimoniale (potrà esserci sesso senza amore, ma amore senza sesso...) ma anche per avere leso la "dignità" della consorte in quanto "donna" e in quanto "moglie".
Il caso, avvenuto realmente a Trapani, è servito, in un certo senso, alla corte per stabilire che i mariti che si rifiutano di fare l'amore con la moglie, in caso di separazione, si devono fare carico anche dei danni morali arrecati alle consorti con il loro 'rifiuto', in poche parole uno spunto per richiamare i coniugi ai loro doveri coniugali.

Ma raccontiamo quello che è successo...
Per essersi rifiutato "per ben sette anni di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con la moglie", Francesco G., un uomo di Trapani, si è visto rendere definitivo l'addebito della separazione dalla moglie Piera N.
Non solo, per la Prima sezione civile, l'uomo, avendo negato l'amore, ha arrecato "gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner", causando una "situazione che oggettivamente provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa di irreversibili danni dell'equilibrio psicofisico".
Invano il marito, cui già il Tribunale di Trapani (nel maggio 2000) e la Corte d'appello di Palermo (nel novembre 2001) avevano attribuito la colpa della separazione, si è difeso in Cassazione, sostenendo di avere interrotto i rapporti con la moglie perché "aveva preso le difese del fratello quando questi lo aveva ingiustamente accusato di essersi appropriato di somme appartenenti alla cooperativa edilizia da cui era stato realizzato l'appartamento coniugale e della quale era diventato presidente".

La suprema Corte, allineandosi "pienamente" al verdetto dei giudici di merito che avevano sottolineato come anche il comportamento tenuto dalla moglie "non era certo conforme ai doveri di solidarietà verso il marito", non ha potuto fare a meno di evidenziare la "gravità" del comportamento del marito che rifiutandosi di fare sesso ha causato alla consorte "lesione alla dignità di donna e di moglie".
Un rifiuto, quello della "prestazione sessuale" che, "ove volontariamente posto in essere non può che costituire addebitamento della separazione" in quanto rende "impossibile all'altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal punto di vista affettivo e l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato".
Per farla breve, Francesco G., il cui ricorso è stato dichiarato "inammissibile" dovrà sborsare anche 3.100 euro per avere portato la moglie in giudizio. [la Repubblica]

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26 marzo 2005
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