IL PASSATO
Cala il sipario sui Co.co.co. (Il Sole24Ore)
La «legge Vigorelli» del 1959. L'articolo 2 della legge 14 luglio 1959, n. 741, estende ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera continuativa e coordinata di lavoro alcuni trattamenti normativi e retributivi "minimi" in funzione della soggezione socio-economica in cui versa il prestatore di lavoro nei confronti del committente
Nel 1973 i primi chiarimenti. La legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 409 Codice di procedura civile, omologa sul piano processuale i rapporti di lavoro cosiddetto "parasubordinato" a quelli di lavoro dipendente
Co.co.co. come lavoro autonomo. L'art. 49 del Dpr 597/1973 include fra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
La riforma Dini. L'articolo 2, commi 26-32, della legge 8 agosto 1995, numero 335, istituisce la Gestione separata del lavoro autonomo, presso l'Inps, alla quale sono obbligatoriamente iscritti i collaboratori coordinati e continuativi
L'obbligo di assicurazione. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, numero 38, introduce l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente
Redditi assimilati. L'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, numero 342, qualifica i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa come «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» inserendoli nell'attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.
L'arrivo del "progetto". L'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, disciplina il lavoro "a progetto" al quale, salvo le deroghe tassativamente previste, devono essere ricondotti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
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