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Immigrazione

Indicazioni per la legalizzazione degli extracomunitari ex Legge Bossi-Fini L. 30 luglio 2002, n. 189

03 settembre 2002
Indicazioni per la legalizzazione degli extracomunitari ex Legge Bossi-Fini L. 30 luglio 2002, n. 189

Di fronte al massiccio afflusso negli uffici postali di immigrati che richiedono i moduli per la legalizzazione di colf e badanti in condizione di irregolarità, si ricorda che spetta soltanto al datore di lavoro e non al lavoratore presentare la domanda di legalizzazione. Ciò anche al fine di evitare false aspettative di regolarizzazione.

Solo al momento della convocazione da parte della Prefettura per la stipula del contratto e per il rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro sarà accompagnato dal lavoratore extracomunitario.

Si fa inoltre presente che specifiche sanzioni di legge sono previste sia nei confronti di chi presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, sia in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, nonché in caso di formazione o uso di atti falsi.

Ribadito che la dichiarazione di emersione può essere effettuata esclusivamente dal datore di lavoro, si ricorda che la corretta procedura per legalizzare il lavoratore extracomunitario adibito ad attività di lavoro domestico o di assistenza è la seguente:

·Presso tutti gli uffici postali è disponibile il modulo di colore bianco per la dichiarazione di emersione del lavoro domestico o di assistenza che il datore di lavoro deve debitamente compilare.

·Al modulo è allegato un bollettino di c.c. postale per il pagamento di un contributo forfettario pari a € 290.

·I termini per la presentazione delle dichiarazioni di legalizzazione del lavoro domestico e di assistenza sono di 2 mesi: decorrono dal 10 settembre 2002 e scadono il 10 novembre 2002.

·Entro questo termine, il datore di lavoro invierà a sue spese ( € 40 ) con raccomandata il modulo alla prefettura / ufficio territoriale del Governo.

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03 settembre 2002
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