Indulto, Grazia, Amnistia e ''Indultino'' … facciamo un po' di chiarezza?
Che differenza c'è fra le quattro procedure?
Spesso, nei giorni scorsi, abbiamo sentito parlare di Indulto, Grazia, Amnistia e… Indultino.
Ma che differenza c'è fra le quattro procedure?
Cerchiamo, con l'aiuto di un buon testo, di fare un po' di luce sull'argomento.
In rapporto alla funzione giurisdizionale il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli ha così il potere di concedere la Grazia che, in parole povere, consiste nel condono della pena individuale - cioè ad una sola persona - o nella sua trasformazione.
Per l'emanazione di un decreto di Amnistia o d'Indulto occorre, invece, l'autorizzazione del Parlamento. La legge deve essere approvata da una maggioranza composta da due terzi.
L'Amnistia è un atto di legislazione delegata che estingue il reato commesso a tutto il giorno precedente alla data del relativo decreto. Si distingue in propria ed impropria: la prima estingue il reato e fa cessare l'azione penale, la seconda fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Regolato dall'articolo 174 del Codice Penale, l'Indulto - contrariamente alla Grazia - è un provvedimento di clemenza a carattere generale: interessa per questo più detenuti che hanno subito una condanna o che siano in attesa di giudizio di appello per determinati reati.
Esclusi dall'Indulto sono coloro che sono stati condannati per reati particolarmente gravi come l'omicidio e la strage.
A differenza dell'Amnistia, l'Indulto non estingue il reato e la pena può essere condonata in tutto o in parte.
Da qualche giorno è entrata nelle nostre case anche la parola "Indultino" o per meglio dire con questo nome è passata alle cronache la proposta di legge - presentata dai due Onorevoli Enrico Buemi (SDI) e Giuliano Pisapia (PRC) - che mira a sospendere gli ultimi tre anni della condanna a chi non ha commesso reati gravissimi ed ha già scontato un quarto della pena inflittagli.
L'Indultino, quindi, non prevede la cancellazione della pena e peraltro può essere votato, come legge, senza bisogno che si raggiunga la maggioranza di due terzi.
La proposta di legge prevede per i beneficiari dell'Indultino degli obblighi: il non espatrio, l'obbligo di firma, l'adoperarsi in favore della vittima del reato. Occorre inoltre aver tenuto buona condotta in carcere.
La sospensione della pena infine è condizionata al "buon comportamento": se si dovesse ritornare a delinquere si rientrerebbe in carcere e, con la nuova pena, si dovrà scontare quella vecchia.
Qualcuno ha già stimato che se la legge venisse approvata i detenuti che godrebbero di tale beneficio sarebbero ben 14 mila.