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L'AirOne condannata a risarcire una passeggera

E' possibile far valere le proprie giuste ragioni anche nei confronti di una controparte economicamente più forte

09 marzo 2009

La compagnia aerea AirOne è stata condannata dal giudice di pace di Acireale (CT), il dott. Conselmo, al risarcimento del danno patrimoniale di 700 euro e non patrimoniale di 1.000 euro in favore di una passeggera alla quale il bagaglio è stato riconsegnato dopo un giorno.
A renderlo noto è stato il Codacons al quale l'utente, una donna ingegnere catanese, si è rivolta.

"Una sentenza unica nel suo genere che apre la strada ad una interpretazione della responsabilità del vettore aereo decisamente favorevole all'utente del trasporto", ha spiegato l'Avv. Giuseppe La Malfa, dell'Ufficio Legale del Codacons. "L'utente aveva acquistato il biglietto Catania-Roma-Pisa per potere partecipare ad un importante convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Architettura di Genova. Il ritardo nella consegna del bagaglio ha determinato la necessità di provvedere all'acquisto di quanto necessario (indumenti, biancheria, prodotti cosmetici ecc.) per soggiornare nel luogo di destinazione, impedendole, peraltro, la partecipazione alla prima giornata del convegno a causa della necessità di provvedere al disbrigo delle pratiche per la denuncia di smarrimento del bagaglio".
Il Giudice, su esplicita richiesta dell'avv. La Malfa, ha dunque condannato Air One al risarcimento del danno sia patrimoniale, per le spese sostenute per acquistare abiti e biancheria, sia non patrimoniale, per il mancato aggiornamento professionale patito dall'ingegnere che non ha potuto partecipare alla prima giornata del convegno.

"Con la sentenza in questione - ha commentato Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons -, sono stati stabiliti due importanti principi. Il vettore aereo è responsabile della ritardata consegna del bagaglio senza poter tentare - come sempre fanno le compagnie aeree in casi come questo - di addossare la colpa ai servizi di "handling" aeroportuali; in tal modo viene sancito il criterio della responsabilità oggettiva a carico del vettore aereo, come previsto dall'art. 953 del Codice della Navigazione. In secondo luogo è stato riconosciuto il danno non patrimoniale, individuato dal Giudice di Pace nella lesione del diritto all'aggiornamento professionale, poiché, a seguito del disservizio patito, la passeggera ha dimostrato di non aver potuto partecipare alla prima giornata del convegno". "Un'importante sentenza - ha concluso Tanasi - che dimostra ancora una volta che è possibile far valere le proprie giuste ragioni anche nei confronti di una controparte economicamente più forte".

- www.codacons.it

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09 marzo 2009
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