L'alienazione del patrimonio dello Stato: un intervento di Ugo Giuliani
L'11 giugno 2002 sarà forse ricordato come un giorno infausto per il patrimonio storico-artistico (e ambientale) italiano.
E' stato convertito in legge, il DL n°63, che agli articoli 7 e 8 prevede espressamente "l'alienazione del patrimonio dello Stato"…
Rilanciamo un contributo chiarificatore, scritto il giorno prima dell'approvazione del decreto da Ugo Giuliani, giornalista di Exibart, sullo scottante e preoccupante argomento
La polemica non è certamente nuova. Il Wwf, Legambiente, Italia Nostra, il Fai, Il comitato per la bellezza, Greenpeace, nonché organismi istituzionali come la Corte dei conti, si sono schierati apertamente contro queste norme. Qualche correttivo è stato apportato in sede di votazione alla Camera. Esiste ancora un rischio concreto per i nostri beni culturali? L'imminenza della conversione in legge non può che farci riflettere sulla effettiva portata delle norme contenute nel decreto Tremonti, che martedì prossimo sarà in votazione al Senato.
Va detto preliminarmente che si tratta di un decreto legge "anomalo" . Non interviene solamente infatti a regolare situazioni tendenzialmente circoscritte "in casi straordinari di necessità e urgenza"(art 77 cost.), ma traccia anche un nuovo disegno globale della finanza pubblica, apportando radicali riforme strutturali in molti ambiti. E così, accanto a disposizioni fiscali urgenti in materia di riscossione, e di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, o concernenti adempimenti ed adeguamenti comunitari, prevede meccanismi di "cartolarizzazione" e valorizzazione del patrimonio statale finalizzato fondamentalmente al finanziamento delle infrastrutture. La riforma relativa a questi ultimi punti è così radicale che il sistema viene concettualmente ricostituito ab imis. L'articolo 7 prevede la creazione di una società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato S.p.a " con il compito specifico di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato (1°c.). Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può trasferirle a titolo gratuito ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale (3° c.). Tale società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima (4° c.). Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. (10° c.) possono essere trasferiti diritti pieni o parziali, sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato. Modalità e i valori di trasferimento sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede che il trasferimento non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dall'articolo 823 del codice civile; ossia i beni demaniali sono "inalienabili" e non possono "formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano" (art 823 c.c.).
Il successivo articolo 8 del decreto Tremonti prevede la costituzione di un'altra società per azioni, denominata "Infrastrutture S.p.a.". Le azioni di questa società non possono formare oggetto di diritti da parte di terzi, ma ne è ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze (1° c.). Lo stesso ministro può disporre la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti concessi dalla "Infrastrutture S.p.a.". Questa società infatti è chiamata a finanziare, anche "per il tramite di banche", infrastrutture e grandi opere pubbliche. Norma chiave per il discorso che ci interessa è contenuta al 4° comma in cui si stabilisce che "La società può destinare i propri beni e i diritti relativi a una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli"(…) "I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonchè di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati.". Si tratta dei beni del patrimonio dello Stato trasferiti "esclusivamente a titolo oneroso" dalla "Patrimonio dello Stato S.p.a." (art.7 , 10° c.). Si capisce allora che il rischio per il patrimonio dei beni culturali (e non solo, si pensi alle spiagge, ai laghi e quant'altro) sia effettivo.
La normativa non prevede tout court la svendita del patrimonio monumentale italiano, ma introduce una serie di meccanismi che ne attentano la conservazione e la tutela. Alla Camera in seguito alle rimostranze delle associazioni ambientaliste è stata introdotta la previsione che "il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali" (art.7 c. 10), o ancora che l' alienazione del patrimonio dello Stato dovrà avvenire "nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici" (art.7, 1°c.). E' forse sufficiente una generica dichiarazione di principio e un'intesa? Le trame della disciplina diventano larghe, la certezza del diritto diviene discrezionalità politico-amministrativa. Se un bene di interesse storico artistico viene trasferito alla "Infrastrutture s.p.a." -esperita positivamente "l'intesa"- e su quel particolare bene si costituisce la garanzia per il finanziamento di opere pubbliche, si vuole forse sostenere che i creditori (per lo più soggetti internazionali) eviteranno di far valere i loro diritti su quel particolar bene? Che quel bene sia garanzia del loro credito lo prevede a chiare lettere il comma 4° dell'art.8. E l'articolo 823 del codice civile è forse un ostacolo assoluto all'alienazione? Non sembra. Visto che -sebbene richiamato dal decreto in parola- prevede che l'inalienabilità e la costituzione su di essi di diritti a favore di terzi è consentito solo "nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", e non è forse questa legge, che ne disciplina in via generale il trasferimento, una di queste? Insomma, a voler essere ottimisti, l'impressione è che si sia attenuata bruscamente la tutela normativa sul nostro patrimonio monumentale ed artistico. Se non si vuole veramente mettere in vendita monumenti, spiagge ed affini non si attuano conferimenti a società per azioni, non si prevedono delle "intese" risolutorie o un controllo politico-amministrativo dall'alto. Non bastano. La migliore garanzia in uno Stato di diritto è la legge stessa.
Sicuramente non c'è malizia da parte del governo, e la stesura di un provvedimento che riguarda l'intero impianto finanziario di uno Stato non deve essere cosa facile. Tuttavia ci si deve rendere conto che questa normativa rende tutti coloro che credono che l'immenso patrimonio culturale italiano sia un elemento imprescindibile della nostra identità nazionale, molto inquieti. Il nostro patrimonio artistico-archeologico-paesaggistico non può essere collocato nel prisma di una logica aziendalistica e la sua "valorizzazione" , che è uno degli scopi del decreto n°63/2002, non può ridursi ad una mera "monetizzazione". Ci sono delle cose che non si toccano. Sono sacre.
Ugo Giuliani
Exibart