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La Commissione Europea contro il Tributo ambientale istituito dalla Sicilia

Un tributo contrario alla tariffe doganali della Comunità europea

22 dicembre 2004

La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l'Italia a proposito del Tributo Ambientale istituito dalla regione Sicilia.
A suo giudizio infatti questo tributo, che grava principalmente sul gas naturale proveniente dall'Algeria, è contrario alla tariffa doganale comune della Comunità europea (CE) nonché ai principi fondamentali che disciplinano la politica commerciale comune e agli obblighi internazionali dell'UE risultanti dall'accordo di cooperazione con l'Algeria.
Le autorità italiane non hanno dato risposta al parere motivato, seconda fase della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato, che era stato inviato loro nel mese di luglio 2004 né reso conforme al diritto comunitario la legislazione italiana relativa a tale tributo.

Gli articoli 23, 25, 26 e 133 del trattato CE, come pure gli articoli 4 e 9 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Algeria sanciscono il principio della libera circolazione delle merci nell'Unione, salvaguardano l'esistenza di una unione doganale tra gli Stati membri e definiscono i principi della politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi. A norma delle disposizioni suddette, gli Stati membri non possono introdurre unilateralmente nuove tasse o misure di effetto equivalente sulle merci importate direttamente da paesi terzi.

L'articolo 6 della legge della regione Sicilia n. 2 del 26 marzo 2002 ha istituito un tributo ambientale che grava principalmente sul gas naturale proveniente dall'Algeria, che arriva in Italia o in altri Stati membri attraverso l'Italia, tramite un gasdotto appartenente ad una società privata. Viene sottoposto al tributo ambientale soltanto il gas trasportato in gasdotti che, secondo il decreto ministeriale italiano del 24.11.1984, possiedono condotte definite di prima specie.

La Commissione ritiene contraria alla tariffa doganale comune l'istituzione di questo tributo ambientale, in quanto non rispetta il principio dell'unicità della tariffa esterna comune, a prescindere dal punto di entrata delle merci nella Comunità, né i principi fondamentali che disciplinano la politica commerciale comune, né gli obblighi internazionali dell'UE risultanti dall'accordo di cooperazione con l'Algeria. 

Fonte: Aise

- Trattati europei

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22 dicembre 2004
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