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La difesa di Dell'Utri e i nuovi guai all'orizzonte

Mentre la difesa del senatore "prova" che tra Dell'Utri e Vittorio Mangano non vi fu nessun incontro, si apre un nuovo processo sulla vicenda della 'Pallacanestro Trapani'

29 maggio 2010

"Tra il 1993 e il 1994 non ci sono mai stati incontri tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri. E' difficile, quindi, immaginare che abbiano potuto stipulare un 'patto politico-mafioso' senza neppure incontrarsi". Queste le parole dell'avvocato Alessandro Sammarco nel corso della terza udienza, ieri, dedicata alle arringhe difensive del processo d'appello a carico del senatore Marcello Dell'Utri, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.
A sostenere che nel 1993 ci sarebbero stati due incontri, entrambi a novembre, tra lo 'stalliere' di Arcore e l'imputato era stata, durante il processo di primo grado terminato con la condanna a 9 anni per Dell'Utri, l'accusa.

La sentenza dei giudici del Tribunale aveva accolto questa tesi parlando di un 'Patto politico-mafioso' tra Mangano e Dell'Utri prima della nascita di Forza Italia. L'avvocato Sammarco ha letto in Aula i due appunti trovati sull'agenda degli appuntamenti di Marcello Dell'Utri e segnati dalla segretaria di allora.
"Nessuno ha letto le vere annotazioni e quindi lo stesso imputato, nel suo interrogatorio, è stato indotto in errore, tanto da fare scrivere ai giudici nella sentenza che aveva dato delle 'giustificazioni impacciate'". Il legale di Dell'Utri, quindi, ha letto testualmente l'annotazione sull'agenda: "Il 3 novembre '93 la segretaria scrive 'Mangano Vittorio era a Milano, parlarle per problemi personali'. Invece la frase che viene riportata in sentenza, cioè quella dell'accusa era 'Mangano Vittorio sarà a Milano per parlarle di problemi personali'. E' chiara la differenza. Non c'era scritto 'sarà a Milano' ma 'era a Milano'. Significa che Vittorio Mangano è passato da Milano ma senza trovare il senatore Dell'Utri. Quindi non c'è stato alcun incontro tra i due".
La seconda annotazione, riportata sempre dalla sentenza di primo grado, fa riferimento ad un presunto incontro, sempre tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri che sarebbe avvenuto il 30 novembre. "Ecco cosa si legge nell'annotazione - ha detto Sammarco - la segretaria scrive 'Mangano verso 30 novembre, 5 giorni prima comunicherà la data dell'appuntamento'. Quindi vuol dire che il 30 novembre non viene indicato un incontro già avvenuto ma un possibile incontro con un signore che si chiama Mangano e che non si sa neppure se si tratti di Vittorio Mangano".
L'avvocato ha poi ribadito con forza: "Leggendo l'agenda ci si rende conto che non ci sono stati gli incontri di cui parlano i giudici nella sentenza". Sempre l'avvocato Sammarco ha ribadito che per l'accusa "quello dei due appuntamenti del '93 tra Dell'Utri e Mangano sono stati un argomento fondamentale. Sulla base di questi fantomatici appuntamenti, che non ci sono mai stati, l'accusa ha costruito una storia secondo cui in questo modo sarebbe stata vita alla stagione politica del '94, quando la mafia decise di scendere in campo. Per la sentenza la base sarebbero proprio i due incontri tra Dell'Utri e Mangano. Invece oggi ho dimostrato che questi incontri non ci sono mai stati, come riferito sui 'brogliacci' trovati".
A parlare dell'incontro nel '93 tra Marcello Dell'Utri e Vittorio Mangano era stato anche il collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza.

La difesa del senatore Dell'Utri, inoltre, ha sostenuto che i "fatti" smentirebbero l'incontro tra Silvio Berlusconi e i boss di Palermo. L'incontro che, secondo il pentito Francesco Di Carlo, sarebbe avvenuto nel 1974 negli uffici della 'Edilnord' di Milano tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e i boss mafiosi Stefano Bontade e Mimmo Teresi, e a cui avrebbe partecipato lo stesso ex boss oggi pentito "è smentito dai fatti", ha sostenuto, proseguendo l'arringa difensiva, l'avvocato Sammarco. "Dalle investigazioni difensive - ha spiegato il legale - sono emerse delle circostanze che portano ad escludere che l'incontro alla 'Edilnord' si sia mai verificato". E spiega: "I provvedimenti restrittivi del periodo che va dalla metà di maggio alla fine del maggio del '74 dimostrano che Bontade e Teresi erano assoggettati alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, tra l'altro in due paesi diversi, fino al 1977". Inoltre, il legale di Dell'Utri ha portato in aula i verbali del processo dei cosiddetti '114' che in quel periodo si celebrava a Palermo e che "dimostrano che in quei giorni Bontade e Teresi erano presenti al processo". Infine, a smentire la presenza del boss Bontade all'incontro, secondo il legale del senatore del Pdl, ci sarebbe la certificazione medica firmata dall'allora direttore medico del carcere che dimostra che Bontade era stato ricoverato perché era in "condizioni fisiche precarie, che non gli consentivano di muoversi. Inoltre quando era stato dimesso gli avevano applicato un corpetto di gesso". Secondo la difesa di Dell'Utri viene così smentita "su tutta la linea la versione fornita dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo".

Intanto, aspettando la fine oramai imminenti di questo processo, all'orizzonte se ne profila un altro. Infatti alla Corte d'appello di Milano ci sarà un nuovo processo per il senatore coinvolto con il boss Vincenzo Virga nella vicenda di minacce ai danni dell'imprenditore siciliano Vincenzo Garaffa, ex patron della Pallacanestro Trapani. A stabilirlo è stata la sesta sezione penale della Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte ambrosiana del 2009 con la quale i giudici avevano riqualificato la precedente accusa di tentata estorsione in minacce gravi e avevano dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Lo stesso senatore Dell'Utri alla lettura della sentenza d'appello aveva annunciato il ricorso in Cassazione per la revisione del processo allo scopo di accertare definitivamente la verità. Il ricorso in Cassazione contro questa sentenza è stato presentato anche dal procuratore generale di Milano e dalla parte civile di Garaffa.

Con la sentenza numero 20513, i supremi giudici hanno disposto un nuovo processo ritenendo, nelle motivazioni della sentenza d'appello, "insuperabilmente contraddittorio argomentare della sussistenza di una minaccia che costituisce elemento costitutivo del delitto di tentata estorsione, ma al tempo stesso affermare che essa non avrebbe avuto sicura natura estorsiva e, contestualmente, ritenere che poiché a quella minaccia - di fatto - non ne erano seguite altre il tentativo di estorsione si era 'estinto' per desistenza volontaria". In altre parole, secondo i supremi giudici la Corte d'Appello di Milano nel nuovo giudizio dovrà chiarire "l'eventuale sussistenza della minaccia, l'eventuale configurabilità della desistenza volontaria del tentativo di estorsione".
Proprio la 'desistenza volontaria' di Marcello Dell'Utri, ravvisata dalla seconda Corte d'Appello di Milano il 14 aprile 2009, rispetto all'iniziale reato contestatogli, fece sì che nel nuovo processo di secondo grado i giudici derubricassero l'imputazione: non più 'tentata estorsione' nel 1992, in concorso con il capomafia Vincenzo Virga, all'ex presidente della Pallacanestro Trapani, Vincenzo Garraffa, ma minaccia grave a Garraffa, reato per il quale i più brevi termini dell'ormai intervenuta prescrizione determinarono il 'non luogo a procedere'.
Per il basket, Vincenzo Garraffa aveva ottenuto dalla Birra Messina (Heineken) una sponsorizzazione di 1,5 miliardi di lire, ma - secondo l'accusa - esponenti di Publitalia gli avevano poi chiesto la retrocessione 'in nero' di metà dei soldi, "per creare fondi occulti".
Le sentenze di condanna ritenevano che, al rifiuto di Garraffa, Dell'Utri lo avesse minacciato prima a parole, poi con la visita del boss Virga in ospedale a parlargli del debito.
Ora la Cassazione rimette in gioco entrambe le accuse ricordando che "la minaccia finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto integra per sé, qualora il profitto non sia poi conseguito per causa indipendente dalla volontà dell'autore, il tentativo di estorsione". Inoltre, piazza Cavour fa notare ai giudici del rinvio che "dopo il compimento di condotte idonee a integrare il delitto di tentata estorsione, la desistenza volontaria non può essere configurata dal mero decorso del tempo, ma richiede comportamenti o fatti determinati incompatibili con la successiva consumazione, che intervengano prima che sia cessato l'effetto delle condotte di minaccia o violenza e siano idonee a farlo cessare".

[Informazioni tratte da Adnkronos/Ing, Ansa.it]

 

 

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29 maggio 2010
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