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La Legge E' Uguale per Tutti!

La Corte Costituzionale: ''Il Lodo Schifani è illegittimo. Viola l'uguaglianza sociale e il diritto di difesa''

14 gennaio 2004
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge 140 del 20 giugno 2003, il cosiddetto Lodo - Schifani, che stabilisce la sospensione dei processi penali delle cinque più alte cariche dello Stato (presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, presidenti di Camera, Senato e Corte Costituzionale) durante il periodo in cui restano in carica.
Inoltre la stessa Consulta ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum abrogativo del medesimo Lodo - Schifani promosso dalla Lista Di Pietro.
Nonostante sia stato dichiarato ammissibile, il referendum sul Lodo Schifani è scontato che non si terrà.
Una bocciatura senza appello, dopo che invece nelle ultime ore si erano succedute voci di un "no" parziale alla legge. La decisione è arrivata al termine di una camera di consiglio durata circa due ore e dopo una serie di riunioni, nei giorni scorsi, che si erano concluse con un nulla di fatto.

Il testo della Consulta
"La Corte, con due separate pronunce in corso di pubblicazione, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, relativa alla posizione di un giudice applicato al collegio del Tribunale di Milano che aveva rimesso la questione, e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sotto i profili della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra pronuncia in corso di pubblicazione, ha dichiarato l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo sullo stesso art. 1 della anzidetta legge, così come originariamente formulata e dichiarata legittima dall’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, al quale, ovviamente, competerà la valutazione delle conseguenze della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale".

I due articoli violati
Ecco cosa dicono i due articoli della Costituzione, "violati" dal Lodo Schifani, secondo quanto ha stabilito la Consulta:
Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Articolo 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".


Ricomincerà il processo a Berlusconi
Riprende il processo Sme. Con la decisione della Corte Costituzionale che ha sancito la illegittimità del cosiddetto Lodo-Schifani, riprende l'iter del processo Sme nel quale Silvio Berlusconi è imputato di corruzione in atti giudiziari e falso in bilancio. Ancora non si sa quando ma il presidente del collegio della I sezione penale che se ne occuperà, Francesco Castellano, ritiene che ci vorranno più o meno un paio di mesi: il tempo di vedersi notificati le motivazioni e il provvedimento della Consulta che ha bocciato il lodo Schifani e poi di fissare l'udienza.
Il processo è stato affidato a Francesco Castellano, dopo che il giudice Luisa Ponti si è dichiarato incompetente avendo già giudicato sugli stessi fatti nell'ambito del processo che ha portato alla condanna per Cesare Previti.

Poi, sarà subito battaglia sugli atti già inseriti nel fascicolo processuale fino al blocco del dibattimento seguito all'approvazione della legge sull'immunità: atti che potrebbero essere considerati validi per la nuova fase del processo, oppure no. In questo caso, nei fatti, si ripartirà da zero.
L'interpretazione prevalente a Palazzo di Giustizia di Milano è che gli atti finora compiuti siano utilizzabili, almeno fino allo stralcio della posizione di Berlusconi, decisa prima che il processo a suo carico fosse "congelato" appunto dal Lodo Schifani. I legali, però, potrebbero chiedere la rinnovazione di tutti o parte di questi atti e, in questo caso, la valutazione spetterebbe ai nuovi giudici, dopo aver sentito le argomentazioni della Procura e dei difensori.


L’immunità negli altri Paesi
FRANCIA - Presidente e deputati immuni. Il capo del governo no
Per i parlamentari l'immunità trova fondamento nell'articolo 26 della Costituzione che stabilisce il principio dell'irresponsabilità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Conserva la sua validità anche al termine del mandato. Non può essere estesa ad atti di governo compiuti dal parlamentare. L'irresponsabilità è assoluta: impedisce qualsiasi azione sia penale che civile. Quanto, alla responabilità civile e penale dei parlamentari, nessuno può essere arrestato o sottoposto a misure di limitazione della libertà personale senza l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea alla quale appartiene
Per il capo dello stato l'immunità è assoluta salvo impeachment: la Costituzione francesce, secondo l'interpretazione fatta propria da Consiglio Costituzionale e Corte di Cassazione, prevede l'immunità assoluta del presidente della Repubblica per la durata del suo mandato, salvo i casi di impeachment da parte del Parlamento davanti all'Alta Corte per il reato di alto tradimento

USA Niente processi a membri del Congresso, al presidente sì
Per i delegati al Congresso (senatori e membri della Camera), le norme della Costituzione americana prevedono l'immunità dall'arresto per tutta la durata delle sessioni parlamentari (fatti salvi i casi di alto tradimento, reato grave e violazione dell'ordine pubblico) a garanzia dell'integrità del Congresso e del pieno esercizio delle sue funzioni. Il che ricomprende anche l'immunità per i voti e le opinioni espresse. La non perseguibilità dei membri del Congresso è a salvaguardia da pressioni sulla magistratura (negli Usa è elettiva), da parte di Presidente e Corte Suprema in danno o limitazione dell'indipendenza del potere legislativo ed è accompagnata dall'adozione di appositi «codici etici» che impongono una dettagliata serie di dichiarazioni patrimoniali a cui non è applicabile la disciplina dell'immunità.
Per il presidente (negli Usa è il capo del governo), il vicepresidente, il presidente della Corte Suprema americana e le altre alte cariche federali invece la Costituzione americana non prevede garanzie di immunità particolare. Mentre disciplina casi e procedure in caso di loro messa in stato di accusa davanti al Congresso, secondo il ben noto procedimento di «impeachment». La ragione di tale assenza di immunità risiede nel fatto che negli Usa la magistratura è di nomina popolare, così come il potere esecutivo e quello legislativo. La giurisprudenza consolidata, che negli Usa ha valore di legge, ha però introdotto una sorta di «immunità» per Presidente, vicepresidente, Presidente della Corte Suprema. Il che impedisce azioni civili o penali della magistratura per opinioni politiche espresse nel corso dei loro mandati.

GRAN BRETAGNA - I parlamentari improcessabili, il premier sì
I parlamentari inglesi, in forza dell' antico 'Bill of Rights' di altri successivi precetti costituzionale e di una giurisprudenza consolidata che in Gran Bretagna ha valore di legge, sono coperti da immunità parlamentare assoluta per atti e opinioni espresse nelle loro funzioni, salvo che per i reati di diffamazione. A convalidare l'applicazione dell'immunità è un'apposita commissione bicamerale. Analoga immunità assoluta riguarda l'arresto, possibile solo in flagranza di reati gravi o con autorizzazione della commissione bicamerale per le immunità.
La forte tutela assicurata ai membri del Parlamento inglese, comporta anche la loro improcessabilità da parte della magistratura ordinaria nel corso dei loro mandati. Ma la giurisprudenza consolidata e recepita ora nel codice di comportamento della Camera dei Comuni ha escluso tale privilegio per le imputazioni di corruzione e per altri singoli reati particolarmente gravi. Per i quali i parlamentari devono rispondere alla magistratura ordinaria.
Il Sovrano inglese, che formalmente è anche capo del governo, per atti costituzionali e tradizione secolare è persona inviolabile dalla magistratura (non può essere arrestato o chiamato a testimoniare) e irresponsabile penalmente e civilmente delle sue azioni. Delle quali è garante il governo.
Per effetto dell'irresponsabilità del Sovrano, Premier e membri del governo rispondono direttamente alla magistratura di ogni loro azione, civilmente e penalmente. È anche caduta in desuetudine un'antica procedura di autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, introdotta per un certo periodo.

SPAGNA - Stop a processi contro i parlamentari durante il mandato
L'articolo 71 della Costituzione stabilisce che i membri delle Cortes possono essere arrestati solo in caso di flagranza di reato, ma in altri casi non possono essere nè incriminati nè processati senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza. La competenza del giudizio appartiene alla seziona penale del Tribunale Supremo. L'immunità parlamentare, che determina la sospensione dei processi durante il mandato parlamentare non ha natura di privilegio personale ed è dunque limitata alla durata del mandato. Al termine, il parlamentare è sottoposto a giudizio come un cittadino comune. Al di fuori della flagranza di reato, è necessario il via libera della Camera di appartenenza per ottenere l'autorizzazione a procedere.
La Costituzione assicura al Sovrano spagnolo, al pari di quello inglese, un'inviolabilità assoluta e la totale irresponsabilità civile e penale per le sue azioni. Delle quali può rispondere eventualmente il governo.
Il capo del governo non gode di speciali immunità, se non collegate all'essere anche un parlamentare. Per il Primo Ministro come per i membri del governo e i giudici della Corte Costituzionale, la Costituzione prevede però 'la possibilità di prevedere con legge un foro speciale a garanzia degli imputati, affidando il giudizio a una sezione speciale del Tribunale Supremo.

GERMANIA - Immunità ai deputati solo in aula. Cancelliere processabile
L'istituto dell'immunità è sancito dall'articolo 46 della Legge fondamentale. Prevede la non perseguibilità per opinioni e voti espressi nel Bundestag. La disposizione non si applica in caso di ingiurie diffamanti, pronunciate al di fuori della sede parlamentare. Una distinzione che ha la funzione di isolare le offese aventi carattere gratuito, prive cioè di un legame diretto con la polemica politica.
Un deputato può essere processato o arrestato solo con autorizzazione del Parlamento, fatti salvi i casi di flagranza di reato o di differimento al giorno successivo.
Il Capo dello Stato, a norma di Costituzione, può essere messo in stato di accusa davanti alla Corte Costituzionale su iniziativa del Parlamento per «violazione premeditata» della stessa Legge Fondamentale. Quanto alla responsabilità civile e penale, il presidente può esserne chiamato a risponderne in qualunque momento dalla magistratura ordinaria.
La Costituzione tedesca non contiene norme specifiche sulla responsabilità penale di Cancelliere e membri del Governo. La legge ordinaria li equipara esplicitamente in tutto ai funzionari pubblici: rispondono a un apposito tribunale per i reati commessi nell'esercizio della loro funzione e alla magistratura ordinaria per i reati penali e gli illeciti civili.

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14 gennaio 2004
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