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La legge sulla droga, inserita all'interno del decreto sulle Olimpiadi di Torino, è stata approvata dalla Camera

08 febbraio 2006

La Camera ha approvato, confermando la fiducia al governo, la nuova legge sulla droga, voluta in primis da Alleanza nazionale. I voti a favore del Ddl sono stati 307, i voti contrari 207.
Ora l'assemblea passa all'esame degli ordini del giorno presentati dall'opposizione, che sono 221: un numero altissimo per praticare l'ostruzionismo e allungare i tempi per l'approvazione del decreto.
Tecnicamente parlando, la fiducia è stata in realtà posta al decreto legge sulle Olimpiadi di Torino, che con un blitz del centrodestra si è trovato ad incorporare anche uno stralcio del disegno di legge Fini sulle droghe, per la cui approvazione il tempo era ormai scaduto. La scusa? Anche il doping è droga.

In aula, prima del voto, hanno protestato i deputati di Verdi e Rifondazione mostrando al centro dell'emiciclo cartelli con la scritta: ''Mandiamo in fumo la legge Fini sulle droghe''.
Intanto fuori dall'aula di Montecitorio circa 200 giovani del ''Movimento di massa'' antiproibizionista hanno bruciato un enorme fumogeno rosa e poi si sono messi a fumare spinelli. I ragazzi, in gran parte dei centri sociali, hanno urlato ai megafoni: ''Questa è la nostra disobbedienza civile''. Molti i cartelli e gli striscioni, tutti contro la legge: ''Fini-amola con i luoghi comuni - recita uno - Chi comincia con una canna non è detto diventi presidente di An'', mentre dal megafono qualcuno urlava: ''I cannoni, quelli che fanno male, sono i vostri che sparano il fosforo''.
Anche alcuni parlamentari si sono uniti alla fumata di gruppo: da Paolo Cento (Verdi) ad Elettra Deiana, da Graziella Mascia a Giovanni Russo Spena, da Vittorio Agnoletto a Titti De Simone (tutti di Rifondazione comunista) si sono passati uno spinello (più che altro ad uso di telecamere e macchine fotografiche) violando così quella che hanno definito la nuova futura legge repressiva sulle droghe.
Il Movimento antiproibizionista ha poi dato appuntamento per l'11 marzo, per una nuova manifestazione, sempre contro il proibizionismo.

Le nuove norme
Una tabella unica per le sostanze stupefacenti, che non fa distinzione tra droghe leggere e pesanti; pene da 6 a 20 anni per i reati di spaccio e traffico di qualunque tipo di sostanza; possibilità per chi è condannato a pene inferiori ai 6 anni di usufruire di misure alternative al carcere; sanzioni amministrative per i consumatori; certificazione dello stato di tossicodipendenza non più appannaggio esclusivo dei servizi pubblici. Sono i punti di maggior rilievo delle nuove norme in materia di droga che la Camera ha approvato in maniera definitiva.

La legge - Il testo prevede la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26 mila a 260 mila euro per chi ''coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, consegna'' sostanze comprese nella Tabella I (nella tabella II ci sono i farmaci), che per l'appunto include tutte le droghe, dall'eroina alla cannabis, dalla cocaina all'Lsd all'ecstasy.

Puniti i consumatori - Le stesse pene, da 6 a 20 anni, sono previste anche per chi acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità - se superiore ai limiti massimi, che saranno indicati con un successivo decreto del Ministero della salute - o ''per modalità di presentazione'' o per ''altre circostanze'' appaiono destinate a un uso non personale. La legge dà al giudice la possibilità di stabilire se si tratta di consumo o di spaccio, alla luce non solo dei limiti quantitativi stabiliti in seguito da decreto, ma anche in considerazione di altri elementi indiziari. L'emendamento prevede poi, come già esiste, l'eventualità che, trattandosi di ''fatti di lieve entità'', le pene applicate possano scendere: da uno a sei anni di carcere e dai 3 mila ai 26 mila euro di multa. Il tossicodipendente che ha commesso reati, per i quali è stato condannato a una pena inferiore a 6 anni, può usufruire di misure alternative al carcere, cioè può sottoporsi a un programma terapeutico presso un servizio pubblico o una struttura privata autorizzata. Se l'imputato non intende farlo, il giudice può applicare la pena alternativa del ''lavoro di pubblica utilità'', che ''può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate''. Il lavoro di pubblica utilità, però, ''può sostituire la pena per non più di due volte''. Allo stesso modo, in caso di condanna a pena detentiva di una persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico, il giudice può disporre gli arresti domiciliari, controllando che il programma venga eseguito. Arresti domiciliari anche a un tossicodipendente già in carcere, che intenda sottoporsi a un programma di recupero. Chi detiene un quantitativo di droga nei limiti di quello che sarà definito uso personale, invece, sarà sottoposto a una serie di sanzioni amministrative: quelle immediate sono il ritiro della patente e il fermo del ciclomotore. Ci sono poi sanzioni di media entità, che vanno dalla sospensione della patente, del passaporto o del porto d'armi alla sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo se si tratta di cittadini stranieri extra Ue. In caso di recidività, le sanzioni più gravi: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della polizia; obbligo di rientrare a casa entro una certa ora e di non uscirne prima di un'altra; obbligo di comparir in un ufficio si polizia negli orari di entrata e di uscita da scuola; divieto di frequentare determinati locali pubblici e di allontanarsi dal Comune di residenza; divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Strutture private e pubbliche - Il tossicodipendente, inoltre, sarà invitato a seguire un programma terapeutico predisposto da un Sert o da un privato autorizzato: se accetta, e se il programma ha un ''esito positivo'', gli potranno essere revocate le sanzioni. Altra novità rispetto alla normativa vigente, è la possibilità, per una persona tossicodipendente, di avere la sospensione della pena se ha concluso con esito positivo un programma terapeutico presso una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata.
Inoltre, il tossicodipendente condannato a pena inferiore a 6 anni - e non più 4 come oggi - può chiedere, qualora abbia in corso un programma terapeutico, di essere affidato in prova a un servizio o a una comunità terapeutica per proseguire il trattamento. La funzione della certificazione, infine, finora appannaggio esclusivo dei servizi pubblici, per la prima volta può essere delegata al privato sociale, in presenza di particolari requisiti che sono: livello di eccellenza connesso all'accreditamento e il rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

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08 febbraio 2006
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