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La riforma del 41-bis

Le ipotesi del ministro Mastella. Un regime detentivo speciale di durata maggiore e che garantisca la ''certezza della pena''

04 maggio 2007

Riformare il 41 bis, l'articolo della normativa di legge inerente al ''carcere duro'', è uno degli interventi ipotizzati dal ministro della Giustizia Clemente Mastella, per il quale ha intenzione di presentare a breve un ddl.
Il disegno riformatorio del regime detentivo speciale servirebbe, secondo Mastella, per porre rimedio ai problemi sorti negli ultimi tre-quattro anni, dopo l'entrata in vigore della legge che stabilizza tale regime di detenzione nel regolamento penitenziario, con un consistente numero di annullamenti della misura da parte dei tribunali di sorveglianza.
La ''persistenza e il radicamento sul territorio delle organizzazioni criminali di tipo mafioso'', ha spiegato Mastella durante un'audizione in Commissione parlamentare antimafia, nonché ''la permanenza della possibilità di collegamento con l'esterno di sodali'', rendono ''ragionevole ed opportuna una cadenza più distanziata nei rinnovi della misura''. Naturalmente, ha aggiunto il ministro, ''nell'ipotesi del venir meno, per qualunque sopravvenuta circostanza, delle condizioni legittimanti il provvedimento applicativo, quest'ultimo potrà essere revocato anche prima della scadenza e d'ufficio, dallo stesso ministro della Giustizia''.

Il ministro, che comunque attenderà gli esiti della discussione in Commissione parlamentare prima di definire il ddl, ha ricordato come, dopo l'entrata in vigore della legge 279 del 2002, e in particolare dal 2003, si sia registrato ''un forte incremento dei ricorsi e, parallelamente, una maggiore incidenza degli annullamenti dei provvedimenti applicativi''. Annullamenti che hanno a volte favorito, ha sottolineato Mastella, ''alcuni tra gli storici boss di cosa nostra detenuti da lungo tempo'', rispetto ai quali propria la lunga durata della detenzione in regime speciale era stata valutata dai giudici come elemento idoneo ad escludere il permanere di collegamenti con l'associazione malavitosa di appartenenza. Un risvolto paradossale della normativa, ha osservato  il Guardasigilli, alla luce del fatto che in vari casi tale assunto è contraddetto dalla realtà che invece può emergere dai riscontri investigativi, in particolare negli ambiti malavitosi.
Da qui la necessità di trovare soluzioni ''a diritto costante'', sia da parte dell'autorità giudiziaria che da parte dell'amministrazione penitenziaria. ''Ma sembra altrettanto evidente - ha rilevato ancora il ministro - che il Paese non possa permettersi ulteriori incertezze applicative in un settore così cruciale per la sicurezza interna, e che il Governo e in Parlamento abbiano il dovere di una riflessione approfondita e di conseguenti, rapide decisioni''
Il metodo annunciato è in ogni caso quello del confronto. ''Terrò nella massima considerazione ogni vostro suggerimento - ha detto Mastella ai parlamentari della Commissione - nel rispetto pieno e leale di quel metodo di ascolto, apertura e confronto che ho preso formale impegno a seguire''

Tra le possibili correzioni del 41-bis, quella di prolungare fino a tre anni la durata del regime speciale, prorogabile ulteriormente per periodi di durata non inferiore ai due anni.
Fra le altre modifiche ipotizzate dal ministro, anche ''l'introduzione di una norma sanzionatoria per chiunque ponga in essere comportamenti diretti a tenere o consentire collegamenti tra il detenuto sottosposto al 41 bis e gli ambienti esterni''. Le altre soluzioni ipotizzate da Mastella come maggiormente praticabili, in un approccio alla riforma di carattere più conservativo, sono anche una modifica delle norme per cui il reclamo debba riguardare ''soltanto la legittimità del provvedimento di applicazione'': il Tribunale potrebbe cioè solo accogliere e respingere, ma non modificare il regime speciale, aumentando per esempio il numero dei colloqui.
Il sistema potrebbe poi avere avere maggiore efficacia se, ha rilevato ancora Mastella, nel momento dell'applicazione o del rinnovo della misura, fossero riconosciuti ''autonomi poteri di istruzione, proposta e impugnazione alla Dna e alle Dda territorialmente competenti'', anche per prevenire ''talune inerzie riscontrate negli ultimi anni presso taluni uffici giudiziari''.
Utile inoltre l'uso della videoconferenza anche nei procedimenti relativi al reclamo contro il 41-bis.

Fra le misure di più problematica attuazione Mastella ha invece inserito la possibilità di trasferire la competenza sui reclami dal Tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione a quello presso la sede della Corte d'appello di Roma, dove ha sede il ministero della Giustizia. Soluzione che dovrebbe accompagnarsi ad un eventuale ampliamento dell'organico, ma che ''assicurerebbe uniformità nell'applicazione della normativa ed eviterebbe possibili torsioni del principio del giudice naturale''. Quanto poi all'ipotesi di trasferire la competenza al Tribunale del capoluogo del distretto d'appello dove è stato commesso il primo reato, potrebbe ritenersi inopportuna, ha rilevato, anche alla luce dei pronunciamenti della Consulta.
Altra ipotesi di riforma normativa potrebbe essere infine quella di sganciare il provvedimento ''dalla esigenza del controllo sull'attualità dei collegamenti con l'esterno, fissandone i requisiti nella pericolosità del soggetto''. Pericolosità desumibile da indicatori investigativi che vanno dall'attuale operatività della cosca di appartenenza al tenore di vita del nucleo familiare, dai contatti di chi è ammesso al colloquio all'entità e frequenza delle rimesse in denaro. ''Peraltro - ha evidenziato infine il ministro - non va trascurato che l'istituto del 41 bis o.p. ha superato positivamente il vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo proprio perché così strutturato quanto a ripartizione dell'onere della prova e a garanzia giurisdizionale''.

- Articolo 41-bis

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04 maggio 2007
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