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Le disposizioni anti-diossina dopo l'incendio di Bellolampo

Firmato il decreto con le misure sanitarie da adottare dopo il grande rogo della discarica palermitana

29 agosto 2012

Ieri, martedì 28 agosto, è stato firmato il decreto che stabilisce le misure sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica nella zona del palermitano coinvolta nell'incendio della discarica di Bellolampo, avvenuta a fine luglio (LEGGI).
Il decreto, firmato dall'assessore regionale per la Salute Massimo Russo e dal dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie Lucia Borsellino, è stato condiviso con il Ministero della Salute e recepisce in sostanza le indicazioni emerse la scorsa settimana dal tavolo tecnico interistituzionale al quale hanno preso parte i rappresentanti di tutti i soggetti pubblici coinvolti.

In particolare, il decreto prevede che il territorio afferente ai comuni di Palermo, Capaci e Torretta, compreso nel raggio di tre km dalla discarica, è dichiarato "zona di protezione da diossine e PCB (policlorobifenili) diossina-simili".
E' fatto divieto di utilizzare per l'alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende presenti nell'ambito della zona di protezione ed i prodotti derivati preparati dopo il 29 luglio. I prodotti ortofrutticoli della zona potranno essere consumati solo dopo accurato lavaggio, come da buona prassi igienica.
"Confermiamo che non ci sono problemi di salute per la popolazione - ha ribadito il dirigente Lucia Borsellino - ma continuiamo responsabilmente ad effettuare tutti i controlli necessari per avere un quadro chiaro della situazione".

Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie: divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicola e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano; divieto di pascolo; divieto di utilizzo e vendita dei foraggi contaminati e di quelli esposti all'eventuale contaminazione, per l'alimentazione degli animali; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di raccolta e consumo di lumache; obbligo di detenere i volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all'esterno della zona di protezione; divieto di consumare in proprio o di cedere a terzi carni e uova, prodotti dopo il 29 luglio, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

Il servizio veterinario dell'Asp di Palermo autorizzerà l'uscita degli animali dalle aziende per essere trasportati direttamente in un impianto di macellazione a condizione che il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario, che il servizio veterinario competente sull'impianto di macellazione venga informato dell'intenzione dell'invio di tali capi da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine, che il "modello 4″ riporti la dicitura "animale proveniente da zona di protezione da diossine e PCB (policlorobifenili) diossina-simili". Il giudizio di idoneità al consumo umano delle carni relative è subordinato al sequestro e distruzione di fegato e reni ed all'esito favorevole di un particolare controllo.
Le disposizioni del decreto, adottato a scopo precauzionale per contenere il rischio di contaminazione da diossina e PCB diossina-simili, possono essere oggetto di revisione in relazione ad ulteriori valutazioni del Tavolo tecnico interistituzionale che saranno effettuate sulla base dell'integrazione dei dati, anche ambientali, costantemente monitorati. [Adnkronos]

 

 

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29 agosto 2012
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