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Le nuove linee guida per la Legge 40

Le nuove direttive impongono alcuni cambiamenti importanti all'applicazione della legge

02 maggio 2008

Lo scorso 30 aprile sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida alla legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita. Le nuove direttive impongono alcuni cambiamenti importanti all'applicazione della legge. A partire della rimozione del divieto di diagnosi pre-impianto.
Le principali novità delle nuove linee guida, dunque, riguardano l'eliminazione dei commi del testo precedente, "che - ha spiegato il ministero della Salute, Livia Turco, in una nota - limitavano la possibilità di indagine solo a quella di tipo osservazionale". Il nuovo testo ha dunque sostanzialmente recepito le sentenze di alcuni tribunali, e quella del Tar del Lazio dell'ottobre 2007 in particolare, "che ha annullato le linee guida precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40".

La seconda novità riguarda la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) anche alla coppia in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili. Dunque via libera alle tecniche di Pma per malati di Aids ed epatite B e C.
Un'estensione motivata dal fatto che "queste condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla fecondazione assistita. In questi casi c'è infatti un elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a queste coppie".
Il terzo nodo affrontato dalle nuove linee guida firmate da Livia Turco prevede che "ogni centro per la Pma debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore".

Si è così concluso l'iter di emanazione di questo provvedimento, secondo quanto previsto dalla stessa legge 40 che indica la necessità di un aggiornamento delle linee guida almeno triennale in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica e da attuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e previo parere del Consiglio superiore di sanità (Css).
Il principale organo consultivo del ministero della Salute si era espresso due volte in merito, la prima volta "il 19 luglio 2007, quando rilevò la sussistenza dei presupposti tecnico-scientifici per l'aggiornamento delle linee guida, fornendo altresì una serie di indicazioni di merito al ministro della Salute finalizzate al miglioramento delle vecchie linee guida. La seconda - ricorda il comunicato del dicastero di Lungotevere Ripa - il 9 aprile scorso, quando ha sottolineato la coerenza del testo delle nuove linee guida, per la parte di pertinenza, con il suo precedente parere del 19 luglio". [www.vitadidonna.it]

La Legge 40 e cosa è cambiato con le linee guida
ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA:
è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico (le nuove linee guida permettono l'accesso anche alle coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili).
NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioé con seme di persona estranea alla coppia.
CHI POTRA' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
CONSENSO INFORMATO: la coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l'ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non è possibile alcun ripensamento.
EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
PRODUZIONE EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
ADOTTABILITA' DEGLI EMBRIONI: è prevista l'adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l'impianto da almeno tre anni.
CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
SI' DIAGNOSI PREIMPIANTO: le precedenti linee guida limitavano invece le indagini sullo stato di salute dell'embrione a quelle di solo tipo "osservazionale".

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02 maggio 2008
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