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Le nuove norme sulla sicurezza stradale saranno più severe per chi guida ubriaco o sotto l'effetto di droghe

04 ottobre 2007

Nei giorni scorsi il decreto sulla sicurezza stradale varato ad agosto ha avuto il via libera definitivo del Senato (144 sì / 17 no / 58 astenuti). Il provvedimento, tornato a palazzo Madama dopo essere stato modificato la scorsa settimana dalla Camera, sarebbe scaduto ieri, mercoledì 3 ottobre. Il testo, approvato il 27 settembre dalla Camera, è stato infatti modificato.
Tra le novità la riduzione del divieto di guida di auto di grossa cilindrata per i neo patentati, che scende da tre a un anno, l'innalzamento dell'età da 4 a 5 anni per poter portare i bimbi in motorino, il divieto di tenere acceso il motore per garantirsi l'aria condizionata durante la sosta o la fermata del veicolo: per chi non rispetta le norme multa da 200 a 400 euro. Per chi viene sanzionato con la sospensione della patente per velocità superiore al limite fra 40 e 60 orari scatta l'inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.

Di seguito le modifiche apportate al decreto del mese d'agosto
PATENTE -
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

LIMITAZIONI ALLA GUIDA - Ai titolari di patente di guida di categoria B, (per) il primo anno dal rilascio (e non più per tre anni) non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni del decreto si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

VELOCITA' - Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. Una ulteriore violazione comporta la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Una ulteriore violazione comporta la revoca della patente.

CONDIZIONATORE - E' fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo; sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro.

ALCOOL - Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento del grado alcolemico il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.

VISITA MEDICA - Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio scatta la revoca della patente.

DROGA - Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

GESTORI LOCALI - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test.

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato successivamente alle Camere per la conversione in legge entro 60 giorni.

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04 ottobre 2007
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