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Le Zone franche urbane

Partono in Sicilia le Zfu per le imprese: 18 le aree, oltre 181 milioni di euro a disposizione

25 febbraio 2014

Partono le Zone franche urbane (Zfu) in Sicilia, con la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore delle piccole e micro imprese localizzate in territori caratterizzati da fenomeni di degrado sociale e urbano individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto di specifici parametri socio-economici.
Le aree individuate nell'isola sono 18, a disposizione ci sono 181.785.861,13 di euro.

Le Zfu sono state istituite dall'articolo 1, commi 340 e ss., della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006); successivamente, l'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse riprogrammate del Piano di azione e coesione (Pac) ed eventuali ulteriori risorse regionali per finanziare le agevolazioni in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle zone urbane ricadenti nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza ammesse e finanziate dalla delibera Cipe n. 14 del 2009 (per la Sicilia Catania, Erice, Gela), nonché in quelle dichiarate ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla suddetta delibera (per la Sicilia Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani). Inoltre la Regione siciliana con l'articolo 67 della legge n. 11 del 12 maggio 2012 ha previsto l'istituzione di ulteriori Zone franche urbane, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera Cipe n. 5 del 2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 14180 del 26 giugno 2008 (Bagheria, Enna, Palermo-porto, Palermo-Brancaccio e Vittoria).
La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha disposto, infine, l'estensione delle agevolazioni anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Il plafond finanziario è così definito: 147 milioni di euro a valere sul Piano azione coesione, terza e ultima riprogrammazione, nell'ambito delle misure anticicliche; 37.752.861,13 mln di competenza della Regione siciliana, che integrano lo stanziamento previsto dal Pac. La ripartizione delle risorse per ciascuna Zona franca urbana è stata effettuata dal Ministero sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili indicati nella delibera Cipe n. 14/2009.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro e piccole imprese già costituite alla data di presentazione dell'istanza e regolarmente iscritte al registro delle imprese, che svolgano la propria attività, all'interno della Zfu, si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Inoltre, qualora si tratti di imprese che svolgono attività non sedentaria è necessario, alternativamente, che presso l'ufficio o locale all'interno della Zfu sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative; l'impresa realizzi almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della Zfu.

Per "microimprese" si intendono le aziende che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro; per "piccole imprese" si intendono invece le aziende che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
E' necessario che le imprese abbiano un ufficio o locale destinato all'attività, anche amministrativa, all'interno del territorio di riferimento, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale (quindi non è indispensabile che nella zona franca sia localizzata anche la sede legale). Per ufficio o locale, infatti, si intende la sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale dell'impresa, così come risultante dal certificato camerale.
Sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici. A tal proposito la circolare ministeriale chiarisce, a fini esemplificativi e non esaustivi, che sono considerate attività di tipo non sedentario: i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l'abitazione dei clienti; mentre sedentarie si considerano, invece, le attività manifatturiere svolte all'interno di uno stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i saloni di parrucchiere. Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e più in generale i professionisti, purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, al Registro delle imprese. Il soggetto richiedente, alla data di presentazione dell'istanza, deve essere non solo iscritto al Registro delle imprese ma svolgere anche attività di impresa. La mera iscrizione al Registro delle imprese ai soli fini di conoscenza e pubblicità, non accompagnata dallo svolgimento di un'effettiva attività di impresa, non rileva, dunque, ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

PRESENTARE LE ISTANZE DAL 5 MARZO AL 23 MAGGIO - Le micro e piccole imprese che hanno i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni nell'ambito delle Zone franche urbane istituite in Sicilia possono presentare le istanze a decorrere dalle 12.00 del 5 marzo 2014 e sino alle 12.00 del 23 maggio 2014. La procedura non è a sportello, quindi l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate fino all'ultimo giorno. Il ministero, pertanto, invita le imprese interessate a non affrettare i tempi per l'invio dell'istanza, anche al fine di evitare errori nella compilazione della stessa
La durata di ottanta giorni è stata determinata al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi non saranno prese in considerazione.

Nell'ambito della procedura informatica, l'impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, le riserve finanziarie di scopo attivate e le relative risorse dedicate  nonché l'elenco delle sezioni censuarie che individuano l'area della Zona franca urbana. Le istanze devono essere compilate in modalità telematica sulla base di un facsimile predisposto dal ministero, firmate digitalmente e trasmesse, con i relativi allegati, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
L'accesso alla procedura informatica prevede: l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa, come risultante dal Registro delle Imprese.

AGEVOLAZIONI ZFU, COME USUFRUIRNE - Le piccole micro e piccole imprese che operano nell'ambito delle Zone franche urbane possono fruire delle agevolazioni mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. L'importo dell'agevolazione è calcolato in modo proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti.
Ne consegue che l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa nel modulo di istanza potrà subire una riduzione nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti essere superiore all'ammontare delle risorse stanziate. In tal caso l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta  per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo eventualmente attivate nella Zfu. L'evenienza che tale importo possa subire, in sede di riparto, una riduzione dipenderà dunque dalla circostanza che l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti superiore all'ammontare delle risorse stanziate. La misura della predetta riduzione sarà tanto più alta quanto maggiore risulterà la differenza tra ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti e l'importo delle risorse stanziate.
Gli importi delle agevolazioni spettanti saranno determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

ZFU IN SICILIA, TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI - Le agevolazioni alle micro e piccole imprese che operano all'interno delle Zone franche urbane in Sicilia consistono in una serie di tipologie.
1) Esenzione dalle imposte sui redditi
Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa all'interno del territorio della Zfu, fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta, è esente dalle imposte sui redditi a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100% per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40% per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20% per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Il limite di 100.000 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta considerati, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato che sia residente nel territorio della Zfu e che nello stesso territorio svolga la propria attività lavorativa.
A tal fine rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori già assunti con la medesima tipologia di contratto alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

2) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive
Il valore della produzione netta è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza, entro il limite di 300.000 euro. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

3) Esenzione dall'imposta municipale propria
Gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati dai beneficiari per l'esercizio dell'attività economica, sono esenti dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza.

4) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
A decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i contratti a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1°dicembre 2009. Condizione indispensabile per beneficiare dell'agevolazione è che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio in cui ricade la Zfu. L'esonero è concesso nelle seguenti percentuali:
a) 100% per i primi cinque anni;
b) 60% per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste fino al limite massimo di 200.000 euro ovvero di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

[Informazioni tratte da ANSA]

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25 febbraio 2014
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