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Lodo Alfano: via libera della Camera

Approvato il testo che blocca i processi del premier e delle alte cariche dello Stato

11 luglio 2008

Lo "scudo" immunitario per le quattro più alte cariche dello Stato ha incassato il primo sì senza problemi. Il tanto discusso "Lodo Alfano", provvedimento che consente la sospensione dei procedimenti giudiziari a carico dei presidenti della Repubblica, Senato, Camera e Consiglio, ha ottenuto il via libera dalla Camera con 309 voti favorevoli, 236 contrari e 30 astenuti (l'Udc). La maggioranza richiesta era di 273.
Il provvediemento è passato dunque all'esame del Senato. Poco più di una formalità visti i numeri di cui dispone la maggioranza anche a Palazzo Madama e visto il percorso lampo e senza scossoni fatto dal provvedimento ieri a Montecitorio. Infatti il sì della Camera è arrivato a tempo di record, nel giro di 48 ore. Alla velocità ha contribuito il fatto che il testo si compone di un solo articolo suddiviso in otto commi per sancire che "sono sospesi, per tutta la durata della carica, i processi penali nei confronti del presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato".

"Siamo contenti, crediamo di aver fatto un buon lavoro", ha commentato soddisfatto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano. "Abbiamo migliorato il testo che era venuto fuori dal Consiglio dei ministri - ha aggiunto il Guardasigilli - accettando un emendamento dell'opposizione che era già nella lettera della legge (uno solo dei 283 emendamenti presentati dall'opposizione nel tentativo di modificare il Lodo e soprattutto rallentarne la corsa, ndr), ovvero il fatto che dopo la legislatura di copertura e di tutela delle alte cariche, non vi potesse essere un ulteriore utilizzo della medesima norma anche in caso passaggio ad un'altra funzione. Questo emendamento lo ha specificato meglio e noi lo abbiamo accolto".
Alfano ha poi ripetuto che il lodo non è un provvedimento ad personam, tagliato su misura per Silvio Berlusconi (vedi processo Berlusconi-Mills, ndr), ma "risponde alle esigenze del Paese e riteniamo possa rispondere alle esigenze di far svolgere serenamente il proprio lavoro alle alte cariche dello Stato". "Berlusconi - ha aggiunto Alfano - dopo aver brillantemente vinto le elezioni, merita di governare serenamente questo Paese e il Paese ha bisogno di essere governato. Siamo molto soddisfatti".

Ma dall'opposizione il leader del Pd Walter Veltroni attacca, parlando in aula alla Camera, il governo Berlusconi : "Siamo tornati al passato come ci fosse una maledizione". Veltroni ha criticato sia le forzature con cui si è proceduto, sia i provvedimenti che, come il "Lodo Alfano" e prima il "Salva Rete4", sono "obiettivamente leggi per una persona". Il segretario del Pd ha denunciato che la politica italiana di oggi sembra destinata a "replicare il passato, potremmo essere nel 2001, nel 2004 o nel 1998".
Ma non solo: per Veltroni la prova che il Lodo Alfano è una legge ad personam risiede anche nell'urgenza. "Perché non è stata scelta una legge costituzionale? - si è chiesto il segretario del Pd - Per la necessità di andare velocemente e fare presto, tanto che si è anche fatta un'inversione con il blocca processi". Ma ancor più grave, ha sottolineato Veltroni, "è che per fare una norma a favore dei non autosufficienti ci si è messo sei anni, per questa 48 ore".

Da parte sua, Massimo D'Alema ha invitato con un "consiglio amichevole", il presidente del Consiglio a "rinunciare e affrontare il giudizio a testa alta". L'ex vicepremier, pur apprezzando "la rinuncia a una misura come l'emendamento blocca processi, che per bloccare un processo ne avrebbe fermati molti", ha definito il lodo una "soluzione pasticciata e confusa" e ha chiesto che il Parlamento torni a discutere di un tema delicato come la giustizia su cui il "confronto è stato compromesso da scelte frettolose e arbitrarie". "Ritengo che in definitiva questa leggina rappresenti un errore politico volto a tutelare l'interesse del presidente del Consiglio e lo espone al dibattito umiliante di questi giorni. Non so se sia conveniente a Berlusconi - ha detto D'Alema - mi sentirei di dargli un consiglio nelle intenzioni amichevole: rinunci a questa leggina ed affronti il giudizio per accuse che ha sempre respinto".

Il "contentino" che la maggioranza ha voluto elargire all'opposizione - la modifica è stata infatti resa possibile grazie al voto a favore del Pdl -, non è proprio andato giù all'Italia dei valori che per marcare in maniera ancora più vnetta la sua contrarietà ha votato contro. "Lei, signor presidente del Consiglio contumace, non ci degna della sua presenza in Aula", ha tuonato Antonio Di Pietro durante la dichiarazione di voto finale. "Ci avrebbe fatto piacere guardarla in faccia - ha aggiunto il leader dell'Idv - oggi che la mandiamo in paradiso. Ma avete sbagliato a scrivere la norma: sarà stato qualche suo 'domestico parlamentare', un po' come accadde a Previti e la legge che state facendo sarà incostituzionale".
Infine, Pier Ferdinando Casini ha spiegato la scelta diversa fatta dall'Udc, che ha preferito astenersi. "La maggioranza - ha chiarito Casini - si assume interamente la sua responsabilità. Noi abbiamo operato con la logica della riduzione del danno. La nostra astensione non è solo un contributo alla serenità, ma è finalizzata a togliere dal decreto sicurezza il blocca processi".

Lodo Alfano, il testo del ddl
Ddl Camera 1442 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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11 luglio 2008
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