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Per la legge italiana umiliare i figli anche per educarli, adesso è da reputarsi reato

Umiliare, svalutare, denigrare i propri figli costituisce abuso punibile dal codice penale

20 agosto 2005

''Non ricordo di avere mai preso neanche uno schiaffo da mio padre, nemmeno uno... o forse uno ma tanti, tanti anni fa, e sinceramente non sono sicuro che sia veramente avvenuto questo fatto. In casa mia i figli non si educavano a legnate e se a mia madre, esasperata da me e dai miei fratelli, veniva l'istinto di alzare le mani, anche quando non era presente la figura di mio padre spuntava comunque, dentro la sua e la nostra testa. 'Si battono i tappeti e si danno legnate agli animali. Per i ragazzi ci vogliono le parole, parole pesanti come macigni però, affinché entri nella loro testaccia vuota cosa vuol dire comportarsi degnamente e rispettare i propri genitori, a cui devono tutto!'. La sua voce, che sembrava di metallo pesante e che roboava per tutte le stanze come un castigo divino, pronunciava parole che erano più pesanti dei macigni. Il suo disprezzo e la nostra inutilità diventava cosa concreta, nell'aria la si poteva avvertire, e peggio ancora era l'attesa di queste parole, che arrivavano dopo la solita intimazione - questa poteva avvenire anche il giorno prima - 'Dopo cena   dritti in salotto che ho da parlarvi'. Non di rado succedeva di stare ad aspettare le sue parole un giorno e una notte intera, tempo nel quale era impossibile, per me e i miei fratelli, vivere tranquillamente.
Non ricordo di essere mai stato colpito dalla sua mano, ma ancora oggi, oggi che ho quarant'anni, se di notte sogno mio padre che dritto al centro del salotto mi punta il dito elencandomi con chiarezza e puntualità tutta l'inutilità rappresentata dalla mia esistenza, il mio risveglio segnerà una giornata gonfia e scura come un cielo nuvolo d'inverno, mentre i miei occhi per un niente si riempiranno di lacrime''.

La dignità dei figli deve essere rispettata dai genitori che nell'educazione dei bambini devono bandire qualsiasi forma di violenza non solo fisica ma anche psichica che possa comportare disturbi per la loro salute mentale.
Vietato dunque ritenere che il metodo per educarli sia quello di umiliarli, svalutarli e denigrarli.
Con una sentenza innovativa, la Cassazione interpreta in maniera nuova l'abuso dei mezzi di correzione che non può più intendersi solo come un comportamento dannoso ''sul piano fisico'' per il bambino, ma deve includere anche l'abuso psicologico da cui possono nascere numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

Scrivono gli alti magistrati della sesta sezione penale di Torino: ''Costituisce abuso'' punibile secondo quanto previsto dall'articolo 571 del codice penale, ''anche il comportamento doloso, attivo o omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione correttiva e disciplinare''.
La sesta sezione penale di Palazzaccio con questa sentenza ha affrontato il ricorso che era stato presentato da un padre condannato in appello per aver abusato dei mezzi di correzione verso il proprio bambino.
Un bambino che all'inizio di questa vicenda aveva solo diciotto mesi e che, già secondo il giudice di primo grado, era stato sottoposto a un regime educativo e di convivenza familiare contrassegnato da una sofferenza quotidiana e da disagio, un regime che comportava dei traumi al piccolo per gli abituali comportamenti sadici e aggressivi del padre.

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20 agosto 2005
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