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Prestazioni assistenziali per le famiglie con reddito basso: ecco chi ne ha diritto e come richiederli

27 giugno 2006

Assegni per le famiglie con reddito basso: ecco chi ne ha diritto
di Daniela Cerrocchi (Agenzia Italiana Stampa Estero)

Per le famiglie con figli minori a carico, anche per i nuclei familiari di stranieri residenti in Italia con carta di soggiorno, ricordiamo che esistono prestazioni assistenziali per le quali occorre presentare domanda entro determinati termini, pena l'esclusione dal beneficio. In seguito all'aumento del costo della vita sono stati rivalutati gli assegni di sostegno per la maternità e gli assegni familiari per il 2006. Si tratta di prestazioni assistenziali, diverse da quelle dell'Inps, concesse dallo Stato e dai Comuni ma pagate dall'Istituto di previdenza.

L'assegno di maternità dello Stato spetta alle madri residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati o adottati o in affidamento preadottivo.
Il diritto alla prestazione è riconosciuto quando si verifica uno dei seguenti casi:
 - la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino;
 - la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro (per licenziamento o per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, ma ha tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino;
 - l'interessata è disoccupata ma, tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore, non sono trascorsi più di nove mesi.
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda all'Inps entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento.
Per il 2006, l'importo dell'assegno è pari a 1.777,53 €. La somma è pagata per intero a chi non ha diritto ad altre prestazioni o per differenza a chi fruisce già di tutela, ma in misura inferiore.

L'assegno di maternità dei Comuni spetta per ogni figlio nato, adottato o avuto in affidamento preadottivo dalle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. L'assegno è corrisposto per un massimo di cinque mesi, ed è pari a 288,75 € mensili, per ogni bambino nato, adottato o in affidamento e spetta a condizione che:
 -
la madre non percepisca altre indennità; nel caso in cui ne abbia una di importo inferiore le viene pagata la differenza;
 - la madre viva in un nucleo familiare con redditi inferiori a quelli calcolati in base ai criteri stabiliti dall'indicatore della situazione economica (ISE) che, per il 2006, non deve superare 30.099,59 euro per i nuclei familiari di tre persone.
La domanda deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia in caso di adozione o di affidamento.

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere dal Comune di residenza un assegno di sostegno per tredici mensilità l'anno, a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. Nel 2006 l'importo mensile dell'assegno è di 120,39 euro. Per le domande relative al 2006, il valore dell'ISE - riferito a nuclei familiari di cinque persone di cui almeno tre figli minori - è di 21.671,69 euro. La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quelle a carico dell'Inps. L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

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27 giugno 2006
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