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Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare

12 giugno 2006

L'Inpdap rivaluta gli assegni familiari
fonte: Il Sole 24ORE

L'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) rivaluta i livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (Anf) dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. L'Istituto lo ha comunicato con la nota operativa n. 34 del 31 maggio 2006. L'articolo 2, comma 12, del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153 del 13 marzo 1988, stabilisce che la rivalutazione annua dei livelli reddituali familiari scatti in misura pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per l'erogazione dell'Anf e quello immediatamente precedente. A decorrere dal 1° luglio 2006, questa rivalutazione è risultata del l'1,7%, secondo la comunicazione dell'Istat. I nuovi limiti di reddito per i pensionati saranno applicati a decorrere dalla rata che scade nel luglio 2006.

All'Inpdap sono arrivati quesiti in merito all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro dei soggetti ultrasessantacinquenni ai fini della corresponsione dell'Anf. L'Istituto, dopo aver rinviato alla propria circolare n. 21 dell'8 giugno 2005, ha stabilito che per l'accertamento del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro l'inabilità va attestata, oltre che con il certificato rilasciato dalle competenti commissioni sanitarie delle Asl, anche con quello delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile oppure delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

L'assegno per il nucleo familiare è stato istituito, dal 1° gennaio 1988, dall'articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988. L'Anf riguarda i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali (lavoratori in malattia, cassa integrazione, Tbc, disoccupazione indennizzata e così via), del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
L'attribuzione e la determinazione dell'importo dell'Anf opera in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al corrispondente reddito complessivo. L'assegno, infatti, è previsto in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. I livelli di reddito sono rivalutabili annualmente a decorrere dal 1989, con effetto dal 1° luglio di ogni anno.

Va notato, inoltre, che non può essere concesso più di un assegno per lo stesso nucleo familiare e tale assegno, per i componenti per i quali viene corrisposto, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e i nuclei nei quali si trovano vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.
La concessione dell'Anf è subordinata alla circostanza che la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante comunque da lavoro dipendente sia superiore al 70% del reddito familiare complessivo.

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12 giugno 2006
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