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Sì a nozze anche se uno dei due è 'irregolare'

Una sentenza della Consulta su richiesta del tribunale di Catania dichiara legittimo il matrimonio con uno straniero anche in assenza del permesso di soggiorno

26 luglio 2011

La condizione di immigrato o immigrata irregolare di per sé non può essere un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana.
E' quanto stabilisce la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
A sollevare la questione era stato il tribunale di Catania, al quale si sono rivolti una cittadina italiana e un cittadino marocchino. I due hanno chiesto ai giudici di pronunciarsi sul rifiuto dell'ufficiale di Stato civile di celebrare il loro matrimonio. Il 27 luglio del 2009 la coppia aveva chiesto di procedere alle pubblicazioni allegando la documentazione prevista dall'articolo 116 del codice civile (la norma era stata modificata qualche giorno prima, il 15 luglio). Il 28 agosto avevano chiesto la celebrazione delle nozze. Tre giorni dopo l'ufficiale aveva risposto picche, sostenendo che tra i documenti mancava quello "attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino" richiesto, invece, dal codice civile riformulato.
I giudici catanesi, che si sono trovati a dirimere la questione, hanno avanzato il dubbio che l'articolo 116 cozzasse con una sfilza di principi costituzionali a partire da quello di uguaglianza. Pertanto, con un'ordinanza, il tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione e passato la palla alla Consulta.
Per la Corte Costituzionale presieduta da Alfonso Quaranta, oltre ad esserci nell'ordinamento altre norme che evitano i matrimoni di comodo, la "condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi". "E' evidente - rimarca la sentenza - che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare". Ciò comporta che "il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero. Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi". [Adnkronos/Ing, Lasiciliaweb.it]

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26 luglio 2011
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