Sospeso il calendario venatorio della Regione Siciliana
Il TAR Sicilia ha accolto l'istanza cautelare di diverse associazioni ambientaliste e animaliste
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Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia ha emesso un'ordinanza con cui, in accoglimento della istanza cautelare presentata dalle associazioni Enpa, Lac, Legambiente Sicilia, Lndc Animal Protection, Lipu e WWF Italia, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, ha sospeso il Calendario Venatorio 2022/23, l'atto con cui si indicano, tra l'altro, le specie cacciabili, i periodi e le modalità per lo svolgimento dell'attività venatoria.
"Un risultato importantissimo - dichiarano le associazioni - pur trattandosi di un provvedimento cautelare, il TAR ha motivato la decisione fissando punti saldi destinati a rafforzare i principi di tutela della fauna selvatica in Italia".
La sospensione riguarda una serie di punti tra cui l'anticipazione dell'apertura della caccia alla tortora selvatica, specie a rischio e per la quale la Commissione Europea, in linea con lo studio Carboneras-Arroyo ha chiesto "prelievo zero" di fatto garantito in Italia lo scorso anno, solo grazie ai ricorsi delle associazioni. Essendo però particolarmente gradita dai cacciatori, questa specie è oggi oggetto di un debolissimo piano di gestione, che neanche tiene conto delle recenti richieste di moratoria della Commissione europea, approvato dalle regioni con il complice avallo del MiTE che pretenderebbe di tutelarla consentendone addirittura la caccia prima dell'inizio generale della stagione venatoria.
Oggetto di sospensione anche l'autorizzazione della caccia al coniglio selvatico "senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche al divieto di uso di pallini di piombo" e l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di allevamento e addestramento cani sin dal 15 agosto che comporta "potenzialità di disturbo in una delle più importanti fasi della fenologia delle specie" ovvero la nidificazione.
I giudici siciliani, per la prima volta in questa materia, hanno applicato il nuovo articolo 9 della Costituzione, ribadendo, in armonia con la giurisprudenza precedente, che "nella contrapposizione tra i contrapposti interessi, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ricorrenti [interesse generale di tutela della fauna selvatica] rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti".
Molto importante anche il riconoscimento del ruolo di ISPRA, il massimo organo scientifico dello Stato nelle materie ambienta, "unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi".