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TFR

Entro il 30 giugno i lavoratori dipendenti devono decidere se tenersi la vecchia liquidazione o destinare il Tfr futuro a un fondo pensione

12 marzo 2007
Il sistema pensionistico italiano ha subito dagli anni Novanta un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità. La riforma rappresenta un'importante evoluzione nella storia della previdenza italiana: essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due ''pilastri'', di cui il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base; il secondo, è rappresentato dalla previdenza complementare per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Infatti, per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all'ultimo stipendio percepito. Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell'età anziana.

Lo Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al fine di consentire la formazione di una pensione complementare di importo più significativo, il decreto legislativo del 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che i lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR.
Per la scelta da compiere in ordine alla destinazione del TFR, va tenuto presente che l'adesione alle forme pensionistiche complementari, pur non essendo obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad evitare di trovarsi nell'età anziana privi dei mezzi necessari a mantenere il precedente tenore di vita.
Va inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad una serie di vantaggi:
- alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista);
- alla deducibilità fiscale dei contributi versati;
- ad un regime fiscale dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore;
- ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR.

Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali e familiari, ma l'importo anticipabile riguarderà, oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.
Va poi tenuto presente che la previdenza complementare, pur essendo principalmente diretta alla formazione di una rendita aggiuntiva alla pensione di base, offre comunque, la possibilità di percepire, dal momento del pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino alla metà della posizione accumulata.

I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di scegliere fino al 30 giugno 2007

TFR, SCELTE E OPZIONI
Le informazioni utili per una decisione oculata

di Massimo Fracaro (Corriere.it)

Buona pensione o buona liquidazione? Ecco l'interrogativo che milioni di lavoratori dipendenti devono porsi entro il 30 giugno. Meglio dirottare il Tfr ai fondi pensione, per beneficiare di una rendita integrativa, oppure conservare la cara vecchia liquidazione e ritirarla in un colpo solo alla fine del rapporto di lavoro? La scelta dipende da molti fattori personali. Ecco però alcune informazioni utili per orientarsi nella scelta.

QUALE TFR - La scelta riguarda solo i nuovi accantonamenti di Tfr, cioè quelli che maturano dal primo gennaio 2007. Lo stock accumulato fino al 31 dicembre 2006 resta in azienda e potrà essere incassato, come liquidazione, con le regole attuali.

LE TRE STRADE - La data fatidica è il 30 giugno 2007. Tre sono le possibili scelte che il lavoratore dipendente può compiere in questi sei mesi:
1) Non fare nulla. In questo caso scatta il silenzio assenso. In pratica, trascorso il 30 giugno, il nuovo Tfr verrà automaticamente trasferito dal datore di lavoro alla previdenza complementare. Il Tfr sarà destinato, in via prioritaria, al fondo pensione previsto dai contratti collettivi o a quello indicato da un diverso accordo aziendale, per esempio uno di tipo aperto individuato con un'intesa fra datore di lavoro e sindacati. In alternativa, il nuovo Tfr andrà al fondo cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'impresa. In mancanza di una destinazione individuabile con questi criteri, in via residuale il Tfr sarà trasferito ad un apposito fondo costituito presso l'Inps. Per i nuovi occupati i sei mesi decorreranno dalla data di assunzione. La scelta tacita di destinare il Tfr alla previdenza complementare è irreversibile, non si potrà tornare indietro. Per ora il conferimento tacito non riguarda i dipendenti pubblici.

2) Scegliere di destinare il proprio Tfr a un fondo diverso da quello di categoria, ad esempio un fondo aperto o un Piano pensionistico individuale. In questo caso, però, si avrà diritto al contributo del datore di lavoro (in media l'1,2% della retribuzione lorda) solo se lo prevedono gli accordi sindacali. Nella quasi totalità dei casi questo contributo andrà perduto.

3) Decidere di mantenere la liquidazione. Chi vuole conservare il Tfr nella sua versione attuale deve comunicarlo espressamente al proprio datore di lavoro, altrimenti scatta il silenzio assenso. Se l'azienda ha meno di cinquanta dipendenti non cambierà nulla rispetto all'attuale situazione: oltre questa soglia, invece, la liquidazione futura sarà destinata ad un fondo gestito all'Inps, ma distinto rispetto a quello cui andrà il Tfr residuale dei lavoratori che hanno fatto scadere il periodo di silenzio assenso e per i quali non può essere individuato alcun fondo pensione. Tutte le somme - liquidazione finale ed eventuali anticipi - saranno versate integralmente dall'azienda anche per la quota trasferita. Il Tfr conferito all'Inps continuerà a rivalutarsi con le regole attuali. Per i dipendenti, quindi cambia poco dal punto di vista sostanziale. In entrambe le ipotesi si potrà cambiare idea in ogni momento e destinare alla previdenza complementare il Tfr futuro.

RENDIMENTI - La liquidazione offre un rendimento garantito, pari al 75% dell'indice Istat più un punto e mezzo. Il Tfr conferito ai fondi pensione, salvo che non si scelga una linea garantita, non dà nessuna certezza di rendimento. Tutto dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari e dall'abilità dei gestori. In un arco temporale medio lungo, però, è legittimo aspettarsi un rendimento superiore a quello del Tfr.

ANTICIPI - Una volta aderito a un fondo pensione sarà possibile chiedere un anticipo sulle somme accumulate, così come avviene oggi con la liquidazione. Il trattamento, soprattutto dal punto di vista fiscale, è più vantaggioso. In qualunque momento il lavoratore può chiedere un anticipo fino al 75% della posizione maturata per gravissimi problemi di salute (compresi quelli del coniuge o dei figli), terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche. Dopo otto anni, invece, sino al 75% del montante per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o i figli e, sino al 30%, per altre esigenze personali. Le anticipazioni per motivi di salute saranno tassate nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con uno sconto massimo del 6% (in pratica l'aliquota può scendere fino a un minimo del 9%). Sulle altre anticipazioni si paga invece un'aliquota fissa del 23%. Oggi, invece, l'anticipo del Tfr può essere chiesto solo dopo otto anni e per un importo che arriva fino al 70% per motivi di salute e acquisto prima casa, salvo norme più favorevoli stabilite dai contratti collettivi. L'anticipo del Tfr è tassato con un'aliquota minima del 23%.

PRESTAZIONI INTERMEDIE - Oggi chi perde il posto di lavoro può incassare la liquidazione maturata. Aderendo ai fondi pensione la normativa è più rigida. Prima di esaminarla ricordiamo che, comunque, questi vincoli interessano solo il Tfr maturato dal 2007 in poi. Si potrà incassare il 50% della posizione maturata nelle ipotesi di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione oltre i dodici mesi: per periodi inferiori non si avrà diritto ad alcuna prestazione immediata, a meno che il fondo pensione non lo preveda (come è auspicabile che faccia). Si potrà ottenere l'intero montante accumulato nei casi di disoccupazione per più di quarantotto mesi o invalidità permanente che riduca la capacità di lavoro a meno di un terzo. Si potrà riscattare la posizione maturata anche in caso di cambio del datore di lavoro, ma l'aliquota sarà del 23% anziché del 15%. In alternativa si potrà mantenere la posizione, anche sospendendo la contribuzione, o richiedere che venga trasferita alla forma pensionistica a cui si potrà accedere in base alla nuova attività.

PRESTAZIONI FINALI - Scopo dei fondi pensione è quello di offrire una rendita integrativa a quella pubblica. Di conseguenza all'atto della pensione si potrà ottenere sotto forma di capitale solo il 50% del montante, tenendo conto delle eventuali anticipazioni ricevute. Il resto sarà erogato sotto forma di rendita vitalizia. Quasi tutti i fondi prevedono varie formule di rendita, compresa quella reversibile: questa soluzione è consigliabile se ci sono familiari a cui pensare, anche se a parità di condizioni porta ad un importo più basso. In caso di decesso dopo l'inizio della liquidazione, infatti, se l'aderente non ha optato per la rendita vitalizia gli eredi non riceveranno più nulla. Le prestazioni saranno liquidate quando matureranno i requisiti per la pensione obbligatoria e con almeno cinque anni di permanenza nei fondi.

TRATTAMENTO FISCALE - E' decisamente vantaggioso. I contributi versati al fondo pensione, in aggiunta al Tfr, sono deducibili sino a 5.164,57 euro, mentre i rendimenti annuali scontano una tassazione dell'11% (la stessa cui è soggetta la liquidazione mantenuta in azienda). La prestazione finale in rendita o in capitale è soggetta a un aliquota fissa del 15%, con uno sconto dello 0,30% per ogni anno di adesione oltre il quindicesimo. L'aliquota minima applicabile è del 9%. Questo regime è decisamente più favorevole rispetto a quello del Tfr, soggetto ad un'aliquota minima del 23%.

- Fondi pensioni negoziali

- Fondi pensioni aperti

- Piani individuali pensionistici

- Forme pensionistiche individuali

- COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione

ULTERIORI INFORMAZIONI SU: www.tfr.gov.it
OPPURE AL NUMERO VERDE 800 196 196

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12 marzo 2007
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