Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista
PREAMBOLO
Capo I PRINCIPÎ GENERALI
Articolo 1
Rispetto della legalità internazionale
Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principî e dalle norme del diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli inerenti al rispetto dell’Ordinamento Internazionale.
Articolo 2
Uguaglianza sovrana
Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all’indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.
Articolo 3
Non ricorso alla minaccia o all’impiego della forza
Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all’impiego della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dell’altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite,
Articolo 4
Non ingerenza negli affari interni
1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell’altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
2. Nel rispetto dei principî della legalità internazionale, l’Italia non userà, ne permetterà l’uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non userà, né permetterà, l’uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l’Italia.
Articolo 5
Soluzione pacifica delle controversie
In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l’adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.
Articolo 6
Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Articolo 7
Dialogo e comprensione tra culture e civiltà
Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principî della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell’arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale nel contesto bilaterale e regionale.
Capo II CHIUSURA DEL CAPITOLO DEL PASSATO E DEI CONTENZIOSI
Articolo 8
Progetti infrastrutturali di base
1. L’Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni.
2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno.
3. La realizzazione di questi progetti avverrà nell’arco di 20 anni secondo un calendario temporale che verrà concordato tra le due Parti, libica ed italiana.
4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente dalla Parte italiana.
5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l’esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici.
6. La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici, nel reperimento dei materiali accessibili in loco e nell’espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche saranno pagati con l’esenzione delle tasse.
Articolo 9
Commissione Mista
1. È istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati. La Commissione Mista individua le caratteristiche tecniche dei progetti dì cui al precedente Articolo e stabilisce l’arco temporale complessivo e le cadenze di realizzazione dei progetti, nel quadro degli importi di ordine finanziario contenuti nello stesso articolo.
2. La Gran Giamahiria si impegna a garantire, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta con società italiane, la realizzazione in Libia, da parte delle stesse, di importanti opere infrastrutturali, progetti industriali ed investimenti. I progetti vengono realizzati ai prezzi da concordare fra le Parti. Queste imprese, secondo le consuetudini esistenti, contribuiscono in maniera volontaria alle opere sociali ed alla bonifica ambientale nelle zone ove realizzano i loro progetti. La Gran Giamahiria si impegna, inoltre, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane.
3. La Commissione Mista individua, su proposta della Parte libica, le opere, i progetti e gli investimenti di cui al paragrafo 2, indicando per ciascuno tempi e modalità di affidamento e di esecuzione.
4. La conclusione ed il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale, industriale e negli altri settori ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati in uno spirito di leale collaborazione.
5. La Commissione Mista ha il compito di verificare l’andamento degli impegni di cui all’Articolo 8 e al presente Articolo e redige un processo verbale periodico che faccia stato degli obiettivi raggiunti o da raggiungere in relazione agli obblighi assunti dalle Parti contraenti.
6. La Commissione Mista segnala ai competenti Uffici degli Affari Esteri delle due Parti eventuali inadempienze, proponendo ipotesi tecniche di soluzione.
Articolo 10
Iniziative Speciali
L’Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sotto riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l’ammontare di spesa complessivo per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalità di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b).
a) La costruzione in Libia di duecento unità abitative, con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo.
b) L’assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l’intero corso di studi a un contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine del corso di studi a beneficio di altri studenti. Con uno scambio di lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la continuità.
c) Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana.
d) Il ripristino del pagamento delle pensioni ai titolari libici e ai loro eredi che, sulla base della vigente nominativa italiana, ne abbiano diritto,
e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori in epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all’Articolo 16 del presente Trattato individua i reperti e i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro restituzione.
Articolo 11
Visti ai cittadini italiani espulsi dalla Libia
La Grande Giamahiria si impegna dalla firma del presente Trattato a concedere senza limitazioni o restrizioni di sorta ai cittadini italiani espulsi nel passato dalla Libia i visti di ingresso che gli interessati dovessero richiedere per motivi di turismo, di visita o lavoro o per altre finalità.
Articolo 12
Fondo sociale
1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l’Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo Sociale, utilizzando i contributi già versati dalle aziende italiane alla stessa.
2. L’ammontare del Fondo Sociale sarà utilizzato per le finalità che sono state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative Speciali, di cui all’Articolo 10 lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmai di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonché altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuerà il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato.
3. A tal fine, è istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione dei Fondo Sociale secondo le modalità previste dal Comunicato Congiunto.
4. Definite le modalità di gestione dell’ammontare già costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo Sociale.
Articolo 13
Crediti
1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell’ambito del Comitato Crediti.
2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.
CAPO III NUOVO PARTENARIATO BILATERALE
Articolo 14
Comitato di Partenariato e consultazioni politiche
1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche ed in tutti gli altri settori, con la valorizzazione dei legami storici e la condivisione dei comuni obiettivi di solidarietà tra i popoli e di progresso dell’Umanità.
2. Nel desiderio condiviso di rinsaldare ì legami che le uniscono, le due Parti decidono la costituzione di un Partenariato all’altezza del livello di collaborazione e coordinamento cui ambiscono sui temi bilaterali e regionali e sulle questioni internazionali di reciproco interesse. A tale scopo, le due Parti decidono quanto segue:
a) una riunione annuale del Comitato di Partenariato, a livello del Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Segretario del Comitato Popolare Generale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia;
b) una riunione annuale del Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari Esteri e del Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia, con il compito di seguire l’attuazione del Trattato e degli altri Accordi di collaborazione, che presenterà le proprie relazioni al Comitato di Partenariato. Qualora una delle Parti ritenga che l’altra Parte abbia contravvenuto ad uno qualsiasi degli impegni previsti dal presente Trattato, richiederà una riunione straordinaria del Comitato dei Seguiti, per un esame approfondito e al fine di trovare una Soluzione soddisfacente.
c) il Comitato di Partenariato adotta tutti i provvedimenti necessari all’attuazione degli impegni previsti dal presente Trattato e le due Parti si adoperano per la realizzazione dei suoi scopi;
d) lo svolgimento di regolari consultazioni tra altri rappresentanti delle due Parti.
3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, ricevuta la segnalazione di cui all'Articolo 9 comma 6, si adoperano per definire una soluzione adeguata.
Articolo 15
Cooperazione negli ambiti scientifici
Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia e realizzano programmi di formazione e di specializzazione a livello post-universitario. Favoriscono a tal fine lo sviluppo di rapporti tra le università e tra gli Istituti di ricerca e di Formazione dei due Paesi. Sviluppano ulteriormente la collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica, promuovendo i rapporti tra enti ed organismi dei due Paesi.
Articolo 16
Cooperazione culturale
1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli ed incoraggiano í contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresì facilitati gli scambi giovanili e i gemellaggi tra città ed altri enti territoriali dei due Paesi.
2. Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito è altresì esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti.
Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
3. Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocità, l’attività rispettivamente dell’Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e dell’Accademia Libica in Italia.
4. Le due Parti concordano sulla opportunità di rendere le nuove generazioni sempre più consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano per la diffusione dì una cultura ispirata ai principî della tolleranza e della collaborazione tra i Popoli.
Articolo 17
Collaborazione economica e industriale
1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi.
2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell’aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell’ambiente, dell’agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell’acquacoltura, nonché in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti.
3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di società miste.
4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve un’Intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell’acquacoltura e favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.
Articolo 18
Collaborazione energetica
1. Le due Parti sottolineano l’importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
2. Attribuiscono particolare rilievo alle energie rinnovabili ed incoraggiano la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.
Articolo 19
Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina
1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall’Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
2. Sempre in tema di lotta all’immigrazione clandestina, le due Partì promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all’Unione europea di farsene carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.
Articolo 20
Collaborazione nel settore della Difesa
1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonché l’espletamento di manovre congiunte.
2. Si impegnano altresì ad agevolare la realizzazione. di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari.
3. In tale ambito, l’Italia sosterrà nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati, con tutti gli Stati interessati.
Articolo 21
Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo
Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivami dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.
Articolo 22
Collaborazione parlamentare e tra Enti locali
Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale del Popolo della Grande Giamahiria, nonché tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una più intensa ed approfondita conoscenza reciproca.
Articolo 23
Disposizioni finali
1. Il presente Trattato, nel rispetto della legalità internazionale, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esso è sottoposto a ratifica secondo le procedure costituzionali previste dall’ordinamento di ciascuna delle Parti ed entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato sostituisce il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998 e il Processo verbale delle conclusioni operative del 28 ottobre 2002, che pertanto cessano di produrre effetti.
3. A partire dal corrente anno, il giorno del 30 agosto viene considerato, in Italia e nella Grande Giamahiria, Giornata dell’Amicizia italo-libica.
4. Il presente Trattato può essere modificato previo accordo delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.