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Viaggio annullato, tour operator condannato a risarcire i clienti

Il Giudice di Pace di Catania ha ordinato la restituzione della somma versata. Decisivo l?intervento del Codacons

14 luglio 2014

Un'emergenza fa saltare il viaggio a Mosca ma il tour operator non rimborsa il pacchetto acquistato. I turisti si rivolgono, tramite il Codacons, al giudice che dà loro ragione, stabilendo che "l'irrealizzabilità del viaggio per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina l'estinzione del contratto". E ordina al tour operator di restituire l'importo pagato dal consumatore che non è tenuto a versare alcuna penale.

Per il Codacons è una nuova vittoria. Il Giudice di Pace di Catania, Rosa Anna Tremoglie, con sentenza n. 1708/2014 ha riconosciuto la "finalità turistica" nel contratto di viaggio "tutto compreso": il consumatore deve realizzare lo scopo vacanziero. 
Lo rende noto Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons. Nello specifico alcuni catanesi avrebbero dovuto effettuare un viaggio "tutto compreso" denominato Tour Mosca-San Pietroburgo, nel periodo ricompreso tra il 13.08.2010 e il 20.08.2010. Ed invero, proprio in quel periodo si apprendeva dai mass media che la città di Mosca veniva colpita da violenti incendi tanto che la Farnesina pubblicava, a partire dal 03.08.2010, avvisi di allerta e consigliava espressamente, in data 10.08.2010, di rinviare i viaggi non strettamente necessari nelle zone colpite dal "forte inquinamento atmosferico". A seguito del suddetto comunicato, come peraltro comprensibile, i consumatori accoglievano l’invito della Farnesina e decidevano di rinviare il loro viaggio che, stante l’esclusiva finalità turistica, appariva evidentemente non necessario. Pertanto i consumatori decidevano di risolvere il contratto di compravendita chiedendo alla Tour Operator la restituzione della somma complessivamente versata come corrispettivo pari ad euro 3.778,00. La richiesta, però, rimaneva priva di riscontro e, come spesso accade, i consumatori devono adire le vie legali per tutelare i propri diritti, come nel caso di specie.
I consumatori si sono rivolti al Codacons e assistiti dall’avv. Floriana Pisani, Responsabile Ufficio Legale Regionale, chiedevano al Giudice adito di dichiarare l’estinzione del suddetto contratto per "l’irrealizzabilità della finalità turistica".

La sentenza emessa è particolarmente interessante in quanto il Giudice Tremoglie ha accolto le richieste del Codacons e ha dichiarato l’estinzione del contratto di compravendita del pacchetto turistico perché è venuta meno la causa concreta dello stesso che si sostanzia nella "finalità turistica" o "scopo di piacere".
"Il Giudice - ha spiegato l’avvocato Pisani - ha sottolineato che la finalità turistica è insita nel contratto di compravendita del pacchetto turistico e che, pertanto, eventi sopravvenuti alla stipula dello stesso che incidano negativamente sulla sicurezza del soggiorno e, quindi, sulla 'finalità turistica' del viaggio comportano l’estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso. Invero, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere, tale da vanificare o rendere irrealizzabile la 'finalità di vacanza'".
Ed ancora, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica") implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore. Nel caso di specie l’allarme dato dal Ministero degli Esteri destava un legittimo timore circa la salute del viaggiatore in quanto la Farnesina sul sito Viaggiare Sicuri fino al 10.08.2010 scriveva di "forte inquinamento atmosferico" a Mosca (non solo nella regione) raccomandando di non permanere a lungo all’aria aperta, di bere molta acqua, di indossare mascherine, sconsigliava di recarvisi a bambini ed anziani ed evidenziava difficoltà in alcuni scali di Mosca.
Riassumendo, l’irrealizzabilità della "finalità turistica" per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Il Giudice ha condannato il Tour Operator alla restituzione dell’importo pagato quale corrispettivo senza che il consumatore debba pagare alcun tipo di penale, considerato giustificato il recesso.


Tanasi ha concluso infine affermando che dinanzi a situazioni del genere non bisogna mai ingoiare il rospo ma è necessario far valere i propri diritti e ancora una volta grazie all’intervento del Codacons i consumatori sono sempre più tutelati.

- www.codacons.it

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14 luglio 2014
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