A Luglio arriva il "Bonus 200 euro": a chi spetta e come ottenerlo
Tutto quello che c'è da sapere sul contributo una tantum da 200 euro introdotto dal Decreto Aiuti 2022
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Arriva a Luglio il "Bonus 200 euro" per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, colf, stagionali, co.co.co. e liberi professionisti con un reddito al di sotto dei 35.000 euro o in possesso di specifici requisiti.
Della misura, introdotta con il "Decreto Aiuti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, che coinvolge una platea di 31,5 milioni di beneficiari, vi spieghiamo in modo chiaro a chi spetta, come funziona e come ottenerlo.
COS'È IL BONUS 200 EURO?
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Il bonus da 200 euro è un contributo "una tantum", volto a contrastare l'aumento dei prezzi in tutti i settori della vita quotidiana, sarà erogata a chi nel 2021 ha percepito un reddito al di sotto dei 35.000 euro, con eccezione degli autonomi e dei liberi professionisti per cui il requisito reddituale deve essere ancora chiarito e dei dipendenti pubblici per i quali non si fa riferimento al reddito ma ad un criterio contributivo. La base normativa è il Decreto Aiuti 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022.
A CHI SPETTA?
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Il bonus 200 euro spetta alle seguenti categorie di soggetti:
- Lavoratori dipendenti pubblici e privati
- Pensionati
- Lavoratori domestici
- Lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti
- Percettori di Reddito di Cittadinanza
- Incaricati di vendite a domicilio
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
- Disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
I REQUISITI
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Nel Decreto Aiuti 2022 sono stati poi specificati i requisiti necessari per le diverse categorie di soggetti, ovvero:
- PER I LAVORATORI DIPENDENTI non si fa riferimento a chi abbia percepito un reddito al di sotto dei 35.000 euro nel 2021, ma a chi abbia beneficiato "per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell'anno 2022" dell'esonero contributivo IVS pari allo 0,8% "sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore". Tale esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro che, moltiplicato per tredici, appunto, risulta pari a 34.996 euro (4 centesimi in meno del tetto dei 35.000 euro).
- PER I PENSIONATI, essere titolari residenti in Italia di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. Anche in questo caso il requisito è un reddito personale 2021 assoggettabile a IRPEF (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) non superiore a 35mila euro.
- PER I DISOCCUPATI, aver percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola.
- PER LE LAVORATRICI E LAVORATORI DOMESTICI, avere in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).
- PER I TITOLARI DI RAPPORTI CO.CO.CO.: 1) avere contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti); 2) essere iscritti alla Gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 3) avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021.
- PER LAVORATORI INTERMITTENTI: 1) aver svolto prestazioni per almeno 50 giornate; 2) avere un reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a 35.000 euro per il 2021.
- PER LE LAVORATRICI E LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: 1) essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 2) aver versato almeno 50 contributi giornalieri; 3) avere un reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a 35.000 euro per il 2021.
- PER I LAVORATORI AUTONOMI PRIVI DI PARTITA IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: 1) essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile (contratto d'opera); 2) per il 2021 deve risultare l'accredito di almeno un contributo mensile; 3) essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio.
- PER GLI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA non è ancora noto quali siano i requisiti specifici. Per loro dovrà intervenire un Decreto del Ministero del Lavoro adottato di concerto con il Ministero dell'Economia entro 17 giugno 2022.
- PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT, essere stati già beneficiari dell'indennità per l'emergenza Covid del Decreto Sostegni bis (Bonus 2400 euro INPS).
- PER GLI INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO: 1) avere un reddito nell'anno 2021 derivante dalle attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro; 2) essere titolari di partita IVA attiva; 3) essere iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio.
COME FUNZIONA IL BONUS 200 EURO?
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Il bonus da 200 euro sarà pagato diversamente a seconda delle categorie interessate:
- direttamente con la pensione di luglio quando a beneficiarne è un pensionato (il bonus sarà accreditato direttamente sul cedolino di luglio, insieme quindi alla quattordicesima);
- nella busta paga di luglio se si tratta di un lavoratore dipendente (il datore di lavoro, sostituto d'imposta, paga il contributo nella busta paga di luglio). I dipendenti, quindi, non devono presentare domanda all'INPS, tuttavia devono presentare all'azienda un'autodichiarazione che attesti di non essere destinatari di pensione o reddito di cittadinanza (CLICCA QUI). I datori di lavoro possono sottoporre un modello standard per tale dichiarazione sostitutiva, per poi recuperare il bonus mediante compensazione con le denunce contributive.
- a seguito di apposita domanda nel caso dei lavoratori autonomi con o senza partita IVA, stagionali, colf e badanti, lavoratori dello spettacolo, incaricati di vendite a domicilio. La procedura verrà definita da un decreto ministeriale che sarà emanato entro il 17 di giugno.
- con un ricarico sull'indennità NASPI, DIS-COLL o disoccupazione agricola di luglio in caso di disoccupati;
- con un'integrazione del sussidio di luglio quando riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza.