Ultime novità sul Superbonus 110%
Adesso l'incentivo spetta anche ai proprietari di più unità immobiliari (fino a 4) non in condominio
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Il Superbonus 110%, l'incentivo che fa gola a chi vuole ristrutturare i condomini nel pieno rispetto dell'ambiente (per tutte le informazioni CLICCA QUI), è stato prorogato a tutto il 2022. Per effetto della Legge di Bilancio 2021, il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 o fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi sugli edifici di edilizia popolare.
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Ai condomìni e agli edifici ex Iacp sono stati concessi altri sei mesi di tempo nel caso in cui sia stato completato il 60% dei lavori prima della scadenza della misura. Per i condomìni, quindi, la scadenza può essere posticipata al 31 dicembre 2022 e per gli edifici di edilizia popolare al 30 giugno 2023.
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Oltre alla proroga, un'altra importante novità è il via libera del superbonus per gli edifici non in condominio. Come sappiamo, infatti, prima dell'ultima Legge di Bilancio potevano accedere al superbonus solo:
- gli edifici in condominio;
- gli edifici unifamiliari;
- le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;
e a patto di essere di natura residenziale.
Ecco, tra le tante modifiche apportate c'è quella che riguarda l'art. 119, comma 9, lettera a) che nella nuova versione prevede che possano accedere al superbonus gli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
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Proprio alla luce di questa importante modifica, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 58 del 27 gennaio 2021, ha spiegato che il bonus 110% spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Ovviamente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto. Infine, su tali interventi ci si potrà avvalere della cessione del credito.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione
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Per quel che riguarda il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, esso è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti.
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A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020, la sostituzione dei serramenti è considerato un intervento autonomo che da diritto alla fruizione dell'Ecobonus. Tale intervento è quindi ammesso al Superbonus 110% come intervento trainato, se eseguito insieme ad altri interventi trainanti e nel raggiungimento di almeno due classi energetiche superiori o della classe energetica più alta.